Circolare 10/E: i chiarimenti in materia di collaborazione volontaria (I parte)
In data 13 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite le prime indicazioni in merito alla procedura di collaborazione volontaria o voluntary disclosure, disciplinata dalla legge 186/2014; procedura con cui i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione con il Fisco.
La circolare distingue, in primo luogo la collaborazione volontaria internazionale dalla collaborazione volontaria nazionale. La prima mira a far emergere i redditi illecitamente detenuti all'estero; la seconda a ripristinare la legalità di violazioni riguardanti attività detenute in Italia.
La collaborazione volontaria internazionale
Ambito soggettivo
Posso accedere alla procedura di collaborazione volontaria i seguenti soggetti:
- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici ed associazioni equiparate
fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenute all'estero, suscettibili di produrre redditi in Italia (art.4 comma 1 del Dl 167/1990).
Non è necessario che, al momento della presentazione della domanda di adesione alla procedura, il soggetto debba essere residente in Italia, bensì è sufficiente che lo fosse in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali si è verificata l'inadempienza agli obblighi di legge.
Si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta in questione sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno in Italia il domicilio o la residenza. Ad esempio, lo sportivo straniero non iscritto all'anagrafe, che abbia trasferito il proprio domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia, può aderire alla collaborazione volontaria.
Il medesimo principio vale per gli enti e le società ammesse alla procedura: si considerano residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta in questione hanno la sede legale o amministrativa in Italia, dichiaratamente o di fatto (soggetti esterovestiti)
I cittadini italiani cosiddetti "estero residenti fittizi" iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che hanno comunque mantenuto in Italia il proprio domicilio, possono aderire alla procedura.
Si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, ma trasferiti in Stati cd. Black List (decreto MEF del 4 maggio 1999).
Possono accedere alla collaborazione volontaria anche gli eredi di investimenti o attività finanziarie estere.
In generale, la richiesta di adesione deve essere redatta in forma autonoma da parte di ciascun cointestatario dell'attività estera per la parte di propria competenza, anche nel caso di disponibilità dell'attività finanziaria o patrimoniale da parte di più soggetti (esempio: delega di firma ad operare su un conto corrente estero).
Ambito oggettivo
Sono oggetto della procedura gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero e non dichiarati e per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la constatazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale, nonchè i redditi ad essi connessi (utili ad acquistare tali investimenti o derivanti dal loro utilizzo) ed evasi.
Questi ultimi sono costituiti principalmente dai canoni di locazione e dai redditi diversi, per ciò che riguarda gli investimenti esteri, e dai redditi di capitale e redditi diversi, in riferimento alle attività finanziarie estere.
E' consentito, tuttavia, estendere la procedura internazionale all'ambito nazionale, nel caso di redditi non dichiarati in Italia, connessi ad attività estere (per i soli periodi d'imposta interessati dalla prima procedura), agli effetti di Irpef/Ires, addizionali Irpef, Irap, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali e ritenute.
Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d’imposta, non rileva il possesso cessato in corso d’anno. Si tiene in conto, infatti, del valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
La collaborazione volontaria nazionale
Ambito soggettivo
La collaborazione volontaria nazionale, a differenza di quella internazionale, si applica anche ai contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici).
Ambito oggettivo
I contribuenti aderiscono alla procedura al fine di ripristinare la legalità di violazioni, non connesse ad attività detenute all'estero, commesse entro il 30 settembre 2014, in materia di: IRES/IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, 770.