Fisco

Risoluzione 25/E: beni significativi ed interventi di recupero del patrimonio edilizio ad aliquota Iva ridotta


In data 6 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 25/E, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva in caso di fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa (corretta interpretazione dell'art.7 comma 1, lettera b) della Legge 488/1999).

L'articolo in questione afferma che si applica l'aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tuttavia, nel caso di utilizzo di specifici beni, cosidetti "significativi" ed elencati da apposito decreto ministeriale (DM 29 dicembre 1999), l'aliquota agevolata si applica fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione di recupero del patrimonio edilizio, al netto del valore di tali beni, sulla cui base imponibile si applica l'aliquota Iva ordinaria. Tali disposizioni, inizialmente previste per un periodo di tempo determinato, sono state portate a regime dalla Legge Finanziaria 2010.

Tali beni, come già specificato dalla Circolare 71/E del 7 aprile 2000, costituiscono eccezione, ossia non confluiscono nel costo della manodopera, in seguito alla rilevanza del loro valore all'interno della prestazione.

L'istante interpello chiede quale sia il corretto metodo di valutazione del valore di tali beni, nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.

Nel caso in questione, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sono riconducibili a due fattispecie contrattuali:

  • contratto di “cessione con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate e di cederli con posa in opera (accessoria);
  • contratto di appalto, dove l'obbligazione di fare prevale rispetto all’obbligazione di dare; il bene significativo, non standardizzato, viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente.

La Risoluzione 25/E sottolinea che, lo scomputo del valore dei beni significativi prescinda dalla fattispecie contrattuale alla base della prestazione. In entrambe le fattispecie di cui sopra, dunque, il valore dei beni significativi va sottratto dalla base imponibile della prestazione sottoposta ad aliquota ridotta. Al loro valore si applica aliquota ordinaria del 22%.

Come determinare il valore del bene significativo?

La norma di riferimento non prevede metodi di calcolo specifici per determinare il valore dei suddetti beni. Esso va, dunque, determinato in base ai principi generali stabiliti dall'art.13 del DPR 633/1972: la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.

"Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.

La risoluzione sottolinea, tuttavia, sottolina che, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.