Fisco

Cessioni intra-Ue di beni esenti IVA e detrazione dell’imposta assolta dal fornitore Ue


La Corte Ue è stata interpellata a dirimere una controversia tra il fisco olandese ed alcune società residenti nei Paesi Bassi, circa l’applicazione dell’esenzione IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi connessi alla salute della persona e in merito alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto degli stessi: nello specifico la sentenza del 26 febbraio 2015, che riunisce le cause C-144/13, C-154/13, C-160/13, riguarda la corretta riscossione dell'IVA nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di protesi dentarie fornite da dentisti ed odontotecnici, per operazioni effettuate negli anni 2006 e 2008.

La causa C-144/13 tratta di una società che effettua acquisti intracomunitari di protesi dentarie la cui cessione è esente Iva nei Paesi Bassi mentre la seconda causa (C-154/13) riguarda una società olandese che effettua acquisti intracomunitari di protesi dentarie dalla Germania, applicando il regime di esenzione Iva, non previsto dalle disposizioni nazionali tedesche. L’ultima causa (C-160/13) tratta infine di una società olandese che effettua acquisti intracomunitari di protesi dentarie dalla casa madre svedese, cedendo le stesse in esenzione IVA a laboratori dentistici stabiliti nei Paesi Bassi.

Le domande di pronuncia pregiudiziale poste nelle suddette tre cause vertono sull'interpretazione della direttiva IVA 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE, e sulle disposizioni dettate dall'art.17, paragrafi 1 e 2 della sesta direttiva, il quale dispone che il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di merci importate o acquistate nello Stato membro, nella misura in cui tali beni e servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

La direttiva IVA 2006/112/CE dispone l’applicazione di un regime di esenzione IVA, volto a tutelare l’accesso ad alcune prestazioni di servizi e la fornitura di beni per determinati settori considerati d’interesse generale, nell’ottica di evitare l’aggravio di maggiori costi legati al loro assoggettamento ad imposta. Tale esenzione rientra nel processo di armonizzazione graduale delle leggi nazionali dei Paesi membri, il quale ad oggi non è ancora terminato: per questo motivo la direttiva, con l’art. 370, autorizza gli Stati membri a mantenere temporaneamente disposizioni nazionali antecedenti alla direttiva stessa, che sarebbero altrimenti incompatibili con il dettato comunitario.

I togati Ue sono stati interpellati sulla possibilità per un fornitore soggetto passivo Ue di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni, in presenza di una disposizione nazionale che preveda un'esenzione IVA non prevista dal diritto comunitario. La Corte di Giustizia Ue ha negato tale facoltà, ribadendo il proprio parere già espresso in precedenti interventi: qualora l'esenzione IVA prevista dall'ordinamento nazionale sia incompatibile con le disposizioni comunitarie, l'art. 168 della direttiva 2006/112/CE non consente al soggetto passivo di beneficiare dell'esenzione dall'imposta facendo valere nel contempo il diritto alla detrazione. Il soggetto passivo potrà invece avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta sancito dalla direttiva comunitaria, laddove la cessione venga assoggettata ad IVA ordinaria.

Nel proseguo della sentenza, i giudici comunitari hanno inoltre ricordato che affinché un acquisto intracomunitario di beni sia esente da IVA, occorre verificare se la medesima cessione sia considerata esente anche all'interno dello Stato membro di destinazione; a tal proposito, ai sensi degli artt. 140 e 143 della direttiva IVA, l'esenzione IVA si applica anche agli acquisti intracomunitari e all'importazione definitiva di protesi dentarie cedute da dentisti/odontotecnici, laddove la medesima operazione sia esente da imposta anche nel Paese Ue di destino, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di partenza si sia avvalso del regime transitorio previsto dall’art. 370 della direttiva IVA.