Credito per le imposte pagate all'estero
Coloro che percepiscono redditi in Stati diversi rispetto a quello di residenza saranno certamente incappati nel meccanismo della doppia imposizione: due Stati diversi (quello di residenza e quello di percezione del reddito) e diverse pretese impositive, tra loro concorrenti.
Questo succede quando non si coordinano i criteri impositivi dei due Stati, magari uno che applica il principio di territorialità e l'altro il principio di tassazione del reddito mondiale (il cosiddetto “worldwide principle”).
Il Modello OCSE prevede due tipi di rimedi rimedi alla doppia imposizione:
- il metodo dell’esenzione
- il metodo del credito d’imposta.
L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, ora disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, applicabile a tutti i soggetti IRPEF e IRES.
Tale sistema - a differenza del diverso metodo dell’esenzione, che consolida sempre le imposte del Paese in cui il reddito è prodotto - rende definitivo il livello di imposizione più elevato (quello del Paese della fonte o quello del Paese di residenza) infatti:
- quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
- quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.
L'intervento dell'Agenzia
L'agenzia delle entrate - con la sua Circolare 9/E del 5 marzo 2015 - pubblica una sorta di amplio vademecum della disciplina relativa, la cui lettura e approfondimento si può articolare nelle seguenti parti:
Natura e presupposti | Determinazione del credito d'imposta | Limitazioni applicative | Disposizioni specifiche per le imprese | Credito d'imposta e stabili organizzazioni |
Il reddito prodotto all'estero, il suo concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, quali imposte estere generano credito e il principio della loro definitività | Il meccanismo di calcolo ed i singoli elementi del rapporto, il periodo d'imposta di competenza della detrazione ed il caso dell'omessa dichiarazione dei redditi esteri | Limitazione della detrazione per singolo Stato ed il caso del parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, riliquidaizone delle imposte estere a seguito di un accertamento | Periodo di competenza della detrazione. modalità di calcolo, riporto in avanti ed indietro delle eccedenze | Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, altri casi particolari |
Negli specifici approfondimenti trattiamo l'esposizione ei principali punti (clicca sul titolo per leggere) delle singole parti.