Chiarimenti sul 730 precompilato: accettazione/modifica e trasmissione
In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal DLgs 175/2014 (Decreto Semplificazioni).
L'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione i 730 precompilati. I contribuenti possono decidere di accettare senza modifiche la dichiarazione ovvero apportarvi delle variazioni/integrazioni.
Accettazione/Modifica del 730 precompilato
Accesso diretto da parte del contribuente. La dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è all'Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non incidenti sul risultato le seguenti operazioni:
- modifica dei dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo connesso alla determinazione delle addizionali);
- modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;
- modifica del codice fiscale del coniuge non a carico;
- compilazione quadro I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);
- compilazione quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;
- compilazione quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730
In caso di accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione precompilata - accettata".
In tutte le ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".
Nel caso in cui dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo, che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica del 730 precompilato.
Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato. In questo secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:
- Dichiarazione precompilata - Accettata
- Dichiarazione precompilata - Modificata
- Dichiarazione non precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
- Dichiarazione non precompilata - Dichiarazione precompilata non presente
Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.
Presentazione del 730 precompilato
Il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate tra il 1°maggio 2015 ed il 7 luglio 2015. Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità:
- Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);
- tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);
- tramite CAF o professionista abilitato.
Attenzione che, per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d'imposta, CAF o professionista.
Contribuente senza sostituto d'imposta. Può comunque trasmettere il 730 precompilato in una delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinchè gli venga corrisposto il rimborso.
Nell'ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.
La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.
Controlli
Le fattispecie sono:
A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:
- nessun controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da Certificazione Unica;
- nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.
B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:
- si effettua il controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;
- si effettua il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.
C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite CAF o professionista abilitato:
- il controllo documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;
- nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.
Si precisa che, la verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso ad esempio dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a verificare).
Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di visto di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti per esempio).
La dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.