Fisco

Come si calcola e quale competenza per il credito per le imposte pagate all'estero


Il recente intervento dell'agenzia delle entrate (Circolare 9/E del 5 marzo 2015) ha riassunto in un vademecum la displina applicativa del credito di imposta spettante in Italia per le imposte pagate all'estero da soggetti residenti in Italia.

L'intervento dell'agenzia è articolato seguenti parti (clicca sui titoli o a lato per consultare le specifiche trattazioni):

Natura e presupposti Determinazione del credito d'imposta Limitazioni applicative Disposizioni specifiche per le imprese Credito d'imposta e stabili organizzazioni
Il reddito prodotto all'estero, il suo concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, quali imposte estere generano credito e il principio della loro definitività Il meccanismo di calcolo ed i singoli elementi del rapporto, il periodo d'imposta di competenza della detrazione ed il caso dell'omessa dichiarazione dei redditi esteri Limitazione della detrazione per singolo Stato ed il caso del parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, riliquidazione delle imposte estere a seguito di un accertamento Periodo di competenza della detrazione. modalità di calcolo, riporto in avanti ed indietro delle eccedenze Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, altri casi particolari

Nel presente approfondimento affrontimo quanto riassunto dall'Agenzia in tema di Modalità di calcolo e Competenza del credito d'imposta.

Il meccanismo di calcolo

Le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:

dove:

  • RE = reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia, che deve essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali 8tenendo presente che 
  • RCN=  denominatore del rapporto, è il reddito complessivo assunto “al netto” delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione (e non più “al lordo” come nella previgente disciplina).

l'art 165 TUIR pone alcuni controlli da efefttuare al risultato del predetto rapporto:

LIMITE 1:  l’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta italiana, corrispondente al rapporto sopra indicato, da assumere – in ogni caso – nei limiti dell’imposta netta (“LIMITE 2”) dovuta per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.

Il caso delle perdite pregresse  - In presenza di perdite pregresse queste potrebbero essere così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In qyuesto caso il rapporto risulterebbe superiore ad “1” : in questo caso il rapporto si considera pari a “1”, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.

Il periodo d’imposta per il quale spetta e deve essere richiesta la detrazione

La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

Ad esempio - ricorda l'Agenzia - se il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente nel periodo d’imposta 2014, la detrazione spetta dall’imposta dovuta per il 2014, sempre che il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera si verifichi prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.