Visto di conformità e controlli formali sul 730 precompilato
In data 26 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 7/E in materia di visto di conformità, alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto semplificazioni (DLgs 175/2014).
Visto di conformità
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2015, viene chiarito che il professionista, per apporre il visto di conformità, deve essere abilitato alla data del 7 luglio 2015 (data di apertura delle trasmissioni telematiche dei 730 precompilati) e non successivamente.
Si ricorda che, i soggetti legittimati ad apporre il visto sui 730 sono i dottori commercialisti ed esperti contabili ed i consulenti del lavoro, iscritti al loro apposito albo. I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese e dei CAF-dipendenti possono, a loro volta, apporre il visto sulle dichiarazioni.
Per l'assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista deve essere personalmente abilitato ad apporre il visto.
I controlli connessi all'apposizione del visto sulle dichiarazioni sono quelli previsti dall'art.2 del decreto 164/1999, ossia:
- riscontro tra i dati inseriti in dichiarazione, la documentazione fornita dal contribuente e le disposizioni normative relative a oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d'imposta, scomputo delle ritenute d'acconto;
- verifica della regolare tenuta della contabilità, nonchè conservazione dei documenti contabili obbligatori ai fini Irpef/Ires ed Iva;
- verifica della corrispondenza tra scritture contabili e dichiarazione.
In caso di visto da apporre sui 730 (art.35, comma 2, lettera b) del DLgs 241/1997) occorre, inoltre, verificare:
- la corrispondenza tra le ritenute inserite in dichiarazione con quelle iscritte in Certificazione Unica o in altre certificazioni di redditi;
- gli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, in caso di chiusure a credito e riporto in avanti dello stesso;
- riscontro tra gli oneri ripartiti su più annualità e documentazione attestante di riferimento.
La circolare precisa che, l'apposizione del visto non comporta il controllo su tutti gli elementi reddituali del contribuente, bensì solo su redditi da lavoro, certificati da CU e dichiarati sul 730. Non è necessaria, dunque, la verifica sulle visure catastali e sui contratti di locazione, per esempio per ciò che attiene i redditi fondiari.
In merito alle situazioni soggettive, quali residenza, domicilio e stato di famiglia, è sufficiente che il contribuente rilasci al professionista dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire di deduzioni, detrazioni e agevolazioni previste dalla legge.
Controllo formale art 36-ter DPR 600/1973
L'art.26 del decreto 164/1999, così come modificato dal Decreto Semplificazioni, prevede che i controlli sulla corretta apposizione del visto di conformità vengano effettuati dall'amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. Le novità maggiormente rilevanti riguardano:
- i destinatari dei controlli: le comunicazioni di controllo formale 36-ter vengono inviate ai professioni o ai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF;
- la tempistica di risposta: la trasmissione dei documenti e dei chiarimenti va effettuata dai destinatari della comunicazione di cui sopra entro 60 giorni (prima entro 30 giorni), così come il versamento delle somme dovute tramite modello F24. La sanzione è ridotta a 2/3.
- ammontare delle somme dovute: ricade in capo al destinatario delle comunicazioni di cui sopra l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi in caso di visto infedele, a meno che l'errore sia riconducibile ad una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, cui la dichiarazione si rifersice.
Le situazioni individuate dal legislatore per quanto riguarda la trasmissione del 730 precompilato sono 3.
1) 730 precompilato accettato senza modifiche ed inviato dal contribuente o tramite il suo sostituto d'imposta
E' escluso il controllo formale a carico del contribuente sugli oneri presenti in dichiarazione e comunicati all'Agenzia da soggetti terzi (per il 730/2015 dati da anagrafe tributaria, banche, assicurazioni, enti previdenziali, da Certificazioni uniche). Permane il controllo sui requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni, alle detrazioni e alle deduzioni.
Sono esclusi i controlli preventivi in caso di richiesta di somme a rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
2) 730 precompilato modificato ed inviato dal contribuente o tramite il suo sostituto d'imposta
La dichiarazione è sottoposta a controllo formale su tutti i dati presenti (anche su quelli già presenti in dichiarazione). Il controllo formale è indirizzato al contribuente.
3) 730 precompilato accettato o modificato ed inviato tramite CAF o professionista abilitato
La dichiarazione è sottoposta a visto di conformità da parte del rappresentante del CAF o del professionista abilitato. Il controllo formale su tutti i dati presenti (anche su quelli già presenti in dichiarazione) sarà indirizzato a questi ultimi. Rimangono in capo al contribuente i controlli sui requisiti soggettivi che danno diritto ad agevolazioni, deduzioni o detrazioni.
Dichiarazione rettificativa
E' possibile inviare il 730 rettificato entro il 10 novembre 2015. Nel caso in cui il contribuente non sia d'accordo al reinvio, il professionista o il CAF può decidere di trasmettere all'Agenzia comunque i dati rettificati, entro la medesima data.
In entrambi i casi, la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità è limitata all'ammontare delle sanzioni. Imposta e interessi rimangono a carico del contribuente. Se il versamento viene effettuato, inoltre, entro la medesima data del 10 novembre, tale sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo.
La responsabilità del contribuente su imposta ed interessi in caso di trasmissione di 730 rettificativo nei termini è prevista sia nel caso in cui la modifica riguardi un errore che comporta l'apposizione di visto infedele, sia nel caso contrario.
Polizza per l'apposizione del visto di conformità
Per quanto riguarda la polizza assicurativa, gli art.6, comma 1 e 22 comma 1 del decreto 164/1999, così come modificati dal Decreto semplificazioni, stabiliscono che, dal 13 dicembre 2014:
- la soglia massimale deve essere alzata a 3 milioni di euro;
- (in caso di visto infedele su 730) la garanzia deve essere estesa al valore di imposta, sanzioni ed interessi, nel caso in cui l'errore non sia imputabile al contribuente per propria dolo o colpa grave.
Non è necessario che la polizza attuale sia scaduta per procedere alle modifiche e, comunque, quest'ultime devono essere comunicate alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competenete territorialmente.