Lavoro

Sentenza di Cassazione 2015/15 - Associazione in partecipazione: non basta il nomen iuris


La Corte di Cassazione con Sentenza 2015/15 boccia il ricorso di una società che si opponeva ad una cartella di pagamento dell'INPS comprensiva di contributi e sanzioni per irregolare qualificazione di alcuni dipendenti come associati in partecipazione. 

Dall'analisi documentale e dalle prove testimoniali, la Corte d'appello dell'Aquila conclude che i lavoratori sono subordinati a tutti gli effetti e non associati in partecipazione. La Cassazione conferma la sentenza di merito.

La Suprema Corte ha precisato gli elementi caratteristici dell'associazione in partecipazione ricordando che non basta il nomen iuris a definire una tipologia contrattuale ma il concreto atteggiamento delle parti.

Nel caso di specie i lavoratori osservavano un regolare orario di lavoro (coincidente con l'apertura e la chiusura del punto vendita); non erano a conoscenza delle spese del punto vendita e non prendevano visione del bilancio; erano soggetti al controllo dell'associante e al potere disciplinare; non vi era un rendiconto di gestione ed era assente qualsiasi forma di controllo da parte degli associati sulla gestione della società; i rendiconti depositati dalla società e consegnati ai lavoratori non riportavano gli utili ma i corrispettivi mensili del singolo negozio; l'associante decideva la tipologia di merci, i prezzi e le promozioni; in caso di assenza gli associati dovevano dare comunicazione all'associante; durante le ferie gli associati venivano regolarmente pagati; l'ingresso di altre persone veniva deciso unilateralmente dall'associante, senza il consenso degli associati, in violazione dell'art. 2550 c.c.; la retribuzione non era calcolata in percentuale sugli utili come previsto dall'art. 2549 c.c. e mensilmente veniva riconosciuto un minimo garantito; era assente il rischio di impresa da parte degli associati.

Per tutte queste ragioni non è stato possibile accogliere il ricorso.

Ricordiamo gli elementi caratterizzanti il rapporto di associazione in partecipazione

  • L’associato conferisce all’associante, al fine della gestione di un'impresa o di un affare, un determinato apporto che deve essere quantificato dal punto di vista economico, in base al quale partecipa in misura proporzionata agli utili o alle perdite dell’attività aziendale (art. 2553 c.c.);
  • salvo diverso accordo, l'associato partecipa alle perdite in misura pari a quella con cui partecipa agli utili, ma le eventuali perdite che colpiscono l'associato non possono comunque superare il valore del suo apporto (art. 2553 c.c.);
  • Laddove l’apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo o laddove l'associato sia un'impresa. Il rapporto con tutti gli associati si considera subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui il limite non venga osservato (art. 2549 c.c., co. 2, inserito dall’art. 1, co. 28, L. 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 18 luglio 2012).

  • Nel contratto può essere stabilito quale controllo sia esercitabile dall'associato, sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare compiuto, del quale l’associato ha diritto al rendiconto; qualora la gestione si protragga per più di un anno detto rendiconto è annuale (art. 2552, c.c.).

  •  La titolarità dell'impresa o dell'affare rimane esclusivamente dell'associante (art. 2551, c.c.);

  •  L’associante è colui che risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, diversamente dall’associato che ha come unico rischio la perdita del proprio apporto;

  • Nel caso in cui nel contratto di associazione sia stabilito che l’associato partecipi solo agli utili ma non alle perdite ovvero sia agli utili che alle perdite, senza corrispondere alcun apporto, si ha il diverso contratto di cointeressenza (art. 2554, c.c.);

  • I rapporti di associazione in partecipazione con rapporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto (art. 2552, c.c.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato