Circolare 6/E - Le risposte dell'Agenzia in materia di reverse charge
In data 19 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 6/E, in cui sono stati raccolti i chirimenti interpretativi che l'amministrazione finanziaria ha fornito, in particolare agli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole24Ore e Forum lavoro, in merito alle ultime novità normative.
In tema di reverse charge, il comma 629 della Legge di Stabilità ha ampliato le ipotesi in cui il fornitore è tenuto ad emettere fattura senza addebito dell’imposta, che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva.
In particolare, il nuovo art.17 sesto comma del DPR 633/1972 prevede l'applicazione dell'inversione contabile anche per alcune operazioni del settore energetico. Tutte le novità introdotte sono operative dal 1°gennaio 2015, con eccezione del reverse charge per le forniture alla grande distribuzione (d quinquies), subordinato al rilascio di apposita deroga da parte dell’Unione europea.
Reverse charge per i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine
Domanda
L’articolo 1, comma 629, della Legge di Stabilità 2015, ha modificato l’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di titoli ambientali ed, in particolare ai:
- trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- certificati relativi al gas e all’energia elettrica.
Alla luce di tali modifiche si chiede se tra i certificati relativi al gas e all’energia elettrica rientrino anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine.
Risposta
Il meccanismo del reverse charge per i cosiddetti “certificati ambientali” è previsto, a seguito della modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, all’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972, con l’inserimento delle lettere d-bis) e d-ter). Con riferimento all’ambito oggettivo di tali disposizioni è utile premettere, brevemente, le caratteristiche dei titoli indicati nel quesito. In particolare, i certificati verdi sono stati introdotti in Italia con il D.lgs n. 79/1999 (che dà attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) per consentire ai produttori di energia elettrica di adempiere all’obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica “pulita”. Tali certificati rappresentano, infatti, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), introdotti nel 2004 (Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004, “gas” e “energia elettrica”, come modificato successivamente dai Decreti Ministeriali 21 dicembre 2007 e 28 dicembre 2012), attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione. Con riferimento alle garanzie di origine si precisa che le stesse sono state introdotte con il D.lgs n. 28/2011 (che ha recepito la direttiva 2009/28CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30) e hanno esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. In base alla normativa richiamata, i titoli oggetto del quesito per la natura e il meccanismo di funzionamento ad essi proprio, teso a consentire agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale, risultano strettamente collegati al settore dell’energia elettrica e del gas. Si ritiene, pertanto, che gli stessi siano ricompresi tra i “ certificati relativi al gas e all’energia elettrica” di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera d-ter, del DPR n. 633/1972.