Fisco

Circolare 6/E: risposta dell'Agenzia sulla detrazione di spese di sponsorizzazione per gli enti non commerciali


Dopo la parificazione forfetaria al 50% della detrazione IVA per le spese di sponsorizzazione a quelle per la pubblicità intervenuta con il Decreto semplificazioni del 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare 6/E, come gli enti non commerciali si devono comportare in caso di stipulazione del contratto di sponsorizzazione prima della data di entrata in vigore del decreto (il 13 dicembre 2014).

Risposta

L’articolo 29 del decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) ha modificato la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del regime forfetario dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972.
In particolare, il decreto Semplificazioni ha eliminato la previsione di una specifica percentuale (pari al 10 per cento) per la detrazione forfetizzata dell’IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione. Per effetto della modifica, le prestazioni di sponsorizzazione sono state ricondotte nella regola generale della forfetizzazione della detrazione IVA nella misura del 50 per cento.
La nuova regola si applica alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni , vale a dire alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dal 13 dicembre 2014, anche se relative a contratti stipulati in data precedente. Il momento di effettuazione delle prestazioni di sponsorizzazione deve, ovviamente, individuarsi con i criteri dettati dall’articolo 6 del DPR n. 633/1972.
Pertanto, a prescindere dalla data di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, rileva il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione.