Tobin tax e modalità operative. Ecco il decreto attuativo del MEF
Il MEF ha pubblicato l'atteso decreto recante le modalità operative dell'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 concludendo, così, la fase di consultazione avviata ad inizio febbraio attraverso la quale gli operatori del settore hanno potuto formulare osservazioni e suggerimenti sulla bozza predisposta dal Ministero.
Decorrenza e versamenti
L'operatività della nuova imposta scatterà dal:
- 1° marzo: sulle transazioni finanziarie e sugli scambi ad alta frequenza (azioni italiane a capitalizzazione > di 500mln di euro)
- 1° luglio: sui prodotti derivati italiani
Il primo versamento della tassa per banche ed operatori finanziari è previsto, invece, per il 16 luglio 2013.
Ambito di applicazione
L'imposta si applicherà sulle operazioni di trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi di società italiane (l’imposta è dovuta dal solo acquirente, ovunque sia residente, ma è calcolata e versata direttamente dalla Banca). Sono esenti gli acquisti, anche fuori mercato, di azioni di società quotate aventi capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro (di cui alla apposita lista del Mef aggiornata annualmente).
Il decreto accoglie i criteri per l’individuazione delle operazioni ad alta frequenza stabilendo che si considerano tali le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo.
Inoltre, si precisa che non rientrano nella definizione di operazioni ad alta frequenza, né il trading algoritmico utilizzato nell’attività di market making, né gli algoritmi di smart order routing. Viene, infine, precisata la nozione di “mercato finanziario italiano” rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione dell’imposta. In particolare, si chiarisce che per “mercato finanziario italiano” si intendono i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani autorizzati dalla Consob.
Aliquote e modalità di applicazione
- Azioni quotate
L'aliquota prevista per le transazioni su azioni nel corso del 2013 è dello 0,12% sul controvalore del saldo netto positivo di fine giornata. Dal 2014 l'aliquota si ridurrà allo 0,10% - Mercati non regolamentati
L'aliquota per le azioni negoziate nei mercati cosiddetti "non regolamentati" (OTC, "over the counter") sale allo 0,22%. Dal 2014 l'aliquota si ridurrà allo 0,2% - Marginazione
All'operatività in marginazione (long o short) vengono applicate le stesse aliquote dell'operatività ordinaria - Derivati
Per quanto riguarda i derivati, l'imposta entrerà in vigore dal 1° luglio 2013. L'aliquota varierà per tipo di strumento (future, covered warrant, opzioni, etc) e sarà applicata sia sulle transazioni di acquisto che di vendita, sia intraday che multiday
L’imposta è applicata sulla differenza, solo se positiva, tra il numero dei titoli acquistati e il numero dei titoli venduti con lo stesso codice Isin nella stessa giornata (c.d. “saldo netto giornaliero”). La base imponibile è data dal costo di acquisto delle azioni moltiplicato per la predetta differenza.
Casi di esclusione
L'imposta non viene applicata sulle operazioni aperte e chiuse nella stessa giornata (intraday) e sono, inoltre, esclusi:
- il trasferimento della proprietà di azioni di nuova emissione (se in seguito della conversione di obbligazioni)
- le assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve
- l'assegnazione di azioni di nuova emissione per piani di stock option
Aggiornamento
Pubblicato il decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 recante Attuazione dei commi da 491 a 499 della Legge n. 228/2012 (Stabilità 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie.