Fisco

Split payment: la Circolare 1/E definisce l'ambito soggettivo


In data 9 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 1/E, in materia di split payment ed ambito soggettivo di applicazione.

Il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment), introdotto dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge 190/2014prevede che le Pubbliche Amministrazioni versino direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro da parte dei fornitori, in relazione agli acquisti di beni o di servizi la cui data fattura sia successiva al 31 dicembre 2014 e per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data

Le operazioni interessate sono esclusivamente quelle documentate tramite fattura emessa dai fornitori; sono pertanto escluse quelle certificate tramite scontrino fiscale, ricevuta fiscale ovvero altri meccanismi semplificati di certificazione dei corrispettivi.

Soggetti destinatari

La Circolare evidenzia che, per individuare i soggetti destinatari del nuovo art.17-ter del DPR 633/1972 occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art.6 del DPR 633/1972, in materia di applicabilità dell'esigibilità differita dell'IVA, sebbene la ratio alla base della norma sia diversa. Lo split payment è finalizzato, infatti, a limitare l'evasione fiscale; l'esigibilità differita dell'Iva per i fornitori di enti pubbliciconsiderati i ritardi nel pagamento dei corrispettivi, ha, invece, finalità agevolativa.

Le amministrazioni pubbliche, dunque, a cui va applicato lo split payment sono:

  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dlelo Stato, anche se dotati di autonomia giuridica (es. AFAM);
  • enti pubblici territoriali e loro consorzi, comprese le Comunità Montane, isolane e le Unioni di Comuni;
  • Camere di Commercio, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
  • istituti universitari;
  • aziende sanitarie locali;
  • enti ospedalieri (fatta esclusione per gli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, in quanto operano in regime di diritto privato);
  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
  • enti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB, ASP);
  • enti pubblici di previdenza (INPS).

Il fornitore può, inoltre, consultare l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per verificare la categoria di appartenenza del singolo ente pubblico; la Circolare riconduce all'applicazione della norma i seguenti codici: L8, L34, L7, L35, L45, L6, L12, C11, L33, L43, C2, C1, L5, L4, L18, L17.

Soggetti esclusi

Essendo requisito imprescindibile per l'applicazione dello split payment la natura pubblica, restano esclusi dalla norma gli enti privati o privatizzati, anche se agiscono nell'interesse della collettività. Sono, dunque, esclusi, a titolo di esempio:

  • gli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico;
  • le aziende speciali (anche delle CCIAA);
  • gli Ordini Professionali;
  • enti di ricerca
  • le Agenzie fiscali
  • le autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM);
  • le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
  • gli Automobile club provinciali;
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
  • l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

Sanzioni 

La Circolare afferma che non verranno applicate sanzioni alle violazioni, relative alle modalità di versamento dell'IVA connesse alle operazioni oggetto della nuova norma, effettuate dai contribuenti fino al 9 febbraio 2015, data di pubblicazione della circolare stessa.

L'IVA versata erroneamente al fornitore da parte della PA, in relazione a fatture emesse dal 2015, e portata dal fornitore in liquidazione periodica non comporta la necessità di correzioni/variazioni.

L'emissione di una fattura dal 1° gennaio 2015 con l'applicazione erronea dello split payment,  comporta la correzione della fattura stessa con esercizio e l'incasso della rivalsa nei metodi ordinari.