Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2015
L'INPS con Circolare n.26 del 4 febbraio 2015 ha fornito indicazioni riguardanti la contribuzione per l'anno 2015 per artigiani ed esercenti attività commerciali.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
- Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore a 21 anni: artigiani (22,65%) e commercianti (22,74%);
- coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: artigiani (19,65%) e commercianti (19,74%);
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Massimale imponibile di reddito annuo
Per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00. Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 maggio
- 20 agosto
- 16 novembre 2015
- 16 febbraio 2016
per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche inriferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015. Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.