Circolare 6/E - Le risposte dell'Agenzia sulla Certificazione Unica (Parte I)
In data 19 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 6/E, in cui sono stati raccolti i chirimenti interpretativi che l'amministrazione finanziaria ha fornito, in particolare agli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole24Ore e Forum lavoro, in merito alle ultime novità normative.
Sul tema della certificazione unica, il nuovo modello con cui i sostituti d'imposta dichiarano all'Erario i redditi corrisposti nel periodo d'imposta concluso, l'Agenzia ha fornito molte risposte. Nella CU/2015, la cui trasmissione all'Agenzia scade il 9 marzo, rientrano non solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma anche tutti gli altri redditi che fino al 2014 andavano certificati in forma libera (redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi).
Assegni periodici corrisposti dal coniuge
Domanda
Il Punto 5 “Assegni periodici corrisposti dal coniuge” va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure si vogliono far rientrare in questa casistica anche altre ipotesi? Qualora le somme corrisposte all’ex coniuge siano di ammontare superiore ad 8.000 euro, quale comportamento deve essere adottato dal sostituto di imposta in termini di:
- codice tributo per versare la ritenuta Irpef calcolata per scaglioni di reddito;
- codice tributo per versamento delle addizionali regionali e comunali;
- in sede di CU i relativi importi confluiscono nei campi 11, 12 e 17, ma ai fini della successiva compilazione del modello 770 dovranno essere riportati tra le certificazioni di lavoro dipendente? In tal caso non si creano problemi con la quadratura tra ritenute da quadro SS ed ST (tenuto conto che tali versamenti non confluiscono nel quadro ST)? La compilazione del quadro SY rimane comunque necessaria?
Risposta
Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge sono ricompresi nell’articolo 50 del TUIR e inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Relativamente a questa tipologia reddituale spetta una particolare detrazione dall’imposta lorda prevista dell’articolo 13, comma 5 bis. Considerato che tale reddito è presente nel modello 730, si è reso necessario individuare in modo autonomo tale reddito anche nella Certificazione Unica per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di pignoramento presso terzi degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge la Circolare 8/E del 2011 stabilisce che “il carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell’ambito del diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale, peraltro, non è tenuto a individuare la parte dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF fermo restando l’obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY”. Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tale ultimo caso è prevista la compilazione della CU nella quale verrà valorizzato il campo 5 dedicato a tale fattispecie. Le modifiche apportate nella CU sono pertanto funzionali alla predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera per ciò che riguarda le certificazioni collegate al prospetto SY).
Contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse
Domanda
Nel campo 163 vanno indicati i contributi dedotti. Nel campo 164 vanno indicati i contributi non dedotti. Lo scorso anno per i fondi (v. METASALUTE) che avevano comunicato la mancata iscrizione nell’anagrafica dei fondi sanitari del Ministero della salute, si era avuta la conseguenza che i contributi versati a tali fondi non potevano essere dedotti. Quest’anno a seguito dell’avvenuta iscrizione al fondo, i contributi versati possono essere dedotti e, in particolare, potrà essere recuperata/dedotta in sede di conguaglio anche la quota parte di contributi non dedotta ad inizio 2014 in attesa dell’iscrizione. La criticità si pone per i dipendenti licenziati/dimessi prima della comunicazione di avvenuta iscrizione e della conseguente possibilità di dedurre i contributi (per questi lavoratori, infatti, il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità). Qual è la modalità di compilazione del CUD?
- Ipotesi A: se si elabora un CUD in funzione di quanto operato in fase di conguaglio, il punto 1 verrebbe riportato al lordo della contribuzione al fondo, che verrebbe esposta nel punto 164. Però, in questo modo, l’Agenzia delle Entrate è in grado di compilare la dichiarazione precompilata correttamente? Nella stampa cartacea del dipendente si potrebbe annotare la circostanza con una annotazione libera per dare evidenza della possibilità di dedurre l’importo in sede di correzione della precompilata?
- Ipotesi B: compilazione del punto 1 al netto della contribuzione al fondo, con compilazione del punto 163 e, quindi, in fase di ricalcolo dell’IRPEF da parte della dichiarazione precompilata verrebbe evidenziato il credito a favore del contribuente?
Questa seconda modalità, se corretta, pone un altro dubbio: se il dipendente licenziato viene riassunto da un altro datore di lavoro, quest’ultimo conguaglierà il reddito erogato dal primo e certificato nel CUD da lui rilasciato, nel quale risulta un punto 1 al lordo della contribuzione al fondo. Quindi, se il primo datore di lavoro compilasse una CU telematica dove risulta il punto 1 al netto della contribuzione, il secondo datore di lavoro compilerà una CU dove nella sezione “redditi erogati da altri soggetti” ci sarà un importo al lordo della contribuzione. Questa incoerenza (legata a questo esempio, ma potrebbe essere causata anche da altre circostanze) potrebbe comportare dei problemi in fase di elaborazione della dichiarazione precompilata?
Risposta
Nell’esempio prospettato, nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c’è l’obbligo da parte del sostituto di riemettere una nuova CU. Nel caso di rilascio di una CU che non tiene conto di tali oneri deducibili (ipotesi A), riproducendo il medesimo contenuto del CUD rilasciato al momento della cessazione, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente per fruire della deducibilità in questione. A tal fine si condivide l’utilità di un’annotazione libera con la quale vengano date al riguardo opportune informazioni per il percipiente. Nel caso in cui il sostituto d’imposta del rapporto cessato proceda, invece, alla riapertura delle operazioni di conguaglio (ipotesi B), verrà rilasciata una CU che terrà conto dei nuovi oneri. In tutte le ipotesi di conguaglio di precedenti rapporti di lavoro, in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata verranno opportunamente riscontrati i dati conguagliati per verificare l’esistenza di eventuali disallineamenti.