Importazioni di beni: le dogane chiariscono quale valore indicare nella dichiarazione d'intento
A seguito delle novità introdotte dall'art. 20 del D.Lgs 175/2014, i soggetti che intendono avvalersi della possibilità di effettuare acquisti o importazioni di beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, co.1, let. c), del DPR 633/1972, dovranno preventivamente trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento e fornire alla controparte (fornitore soggetto passivo IT o dogana) copia cartacea della predetta dichiarazione con la relativa ricevuta di presentazione.
Il nuovo modello della dichiarazione d’intento, approvato con provvedimento n.159674 del 12 dicembre 2014, ha creato da subito diverse incertezze operative, legate in particolare alle importazioni di beni, laddove il modello richiedeva di indicare il valore dell'operazione da segnalare in dogana: come noto, il valore imponibile ai fini IVA non è dato dal solo importo della fattura, ad esso concorrono dazi, nolo, royalties, tasse portuali, ecc, ossia tutti valori determinabili solo al termine delle procedure di accertamento doganale. Inoltre, possono esserci differenze di cambio negli acquisti in valuta diversa dall’euro, tra il cambio utilizzato al momento della trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e quello effettivamente usato dalla dogana in fase d'importazione.
A questo punto, quale valore indicare nella dichiarazione d'intento da trasmettere all'Agenzia delle entrate?
L'Agenzia delle dogane, con la nota n. 17631/RU dell'11/02/2015, ha chiarito che l'esportatore abituale dovrà necessariamente compilare la dichiarazione d’intento indicando un valore “presunto” dell'operazione d'importazione, arrotondato per eccesso, al fine di tener conto prudenzialmente di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile ai fini IVA: l’importo di effettivo impegno del plafond sarà invece quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha adeguato le istruzioni e il modello della dichiarazione d'intento (sull'argomento si veda anche il seguente articolo "Nuove modifiche per il modello della dichiarazione d'intento").
Vengono inoltre modificate le regole di compilazione dell’identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall’Agenzia delle Entrate, che è così strutturato: AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX
• AAMMGG: data di ricezione;
• HHMMSS: orario di ricezione;
• NNNNN: numero casuale;
• XXXXXX: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.
Resta invece invariato l’obbligo di indicare nella dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando nella casella 44 del DAU “Documenti presentati/Certificati” il codice documento 01DI. Si ricorda che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d’intento.
Si rammenta infine che entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs n.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014), l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, affinché il contribuente venga esonerato della consegna della copia cartacea della suddetta dichiarazione e della relativa ricevuta d’invio.