Fisco

Diritto annuale e novità in materia di ravvedimento operoso


La nota n°16919 del 6 febbraio 2015 del MISE ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione delle novità in materia di ravvedimento operoso di cui all'art.1 comma 637 della Legge di Stabilità 2015.

In particolare, il MISE sottolinea che la riduzione ad 1/7 e ad 1/6 della sanzione (lettere b-bis) e b-ter) dell'art.13 del DLgs 472/1997 come modificato dalla Legge 190/2014) in caso di regolarizzazione dell'errato o omesso versamento rispettivamente:

  • entro due anni dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista
  • oltre due anni dall'omissione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista

è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il ravvedimento operoso senza limiti temporali non coinvolge, dunque, il diritto annuale, il quale è ravvedibile fino ad un anno dalla violazione del versamento. L'art.6 del Decreto 54/2005, infatti, stabilisce che, relativamente alle violazioni connesse al versamento del diritto annuale, la sanzione è ridotta:

  • ad 1/8 della sanzione (30% del diritto annuale), se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine (termine per il versamento del 1°acconto delle imposte sui redditi per i soggetti iscritti alla sezione ordinaria del registro imprese);
  • ad 1/5 della sanzione (30% del diritto annuale), se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra.

Relativamente alle riduzioni ad 1/9 per la regolarizzazione entro il 90esimo giorno dall'omissione e ad 1/5 per la regolarizzazione dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale (lettere a-bis) e b-quater) dell'art.13 del DLgs 472/1997 come modificato dalla Legge 190/2014), il MISE precisa che non si applicano al diritto annuale.

Come già affermato nelle note del MISE n°62147/2008 n°172574/2013 infatti, le modifiche apportate all'art.13 del DPR 472/1997 non rettificano automaticamente l'art.6 del Decreto 54/2005, con cui vengono definite le misure del ravvedimento operoso e delle sanzioni amministrative connesse al tardivo o omesso versamento del diritto annuale.