Fisco

Nuovi codici tributo per le compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 febbraio 2015, la risoluzione n. 13/E con cui istituisce i codici tributo al fine di consentire le compensazioni dei rimborsi da assistenza da parte dei sostituti d'imposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014.

Tale risoluzione rientra quindi nell'iter di semplificazione fiscale e della dichiarazione dei redditi in modalità precompilata a cui fa riferimento l'emanazione del citato Decreto Legislativo.

In particolare,

  A) le compensazioni delle somme rimborsate ai percipienti, da effettuare mediante modello F24 o F24 Enti Pubblici, necessitano dei seguenti nuovi codici tributo:

  • “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014" - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014" - da inserire nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” (presente sul sito dell'Agenzia), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Imu e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” (presente sul sito dell'Agenzia), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Si precisa che nel campo "anno di riferimento" è richiesto l'inserimento dell'anno d'imposta a cui fanno riferimento le somme versate.

Al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta, non vengono più utilizzati a credito i seguenti codici tributo (riportati nella colonna “importi a debito versati”):

     Codice      Denominazione
4731  “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta” 
3803  “Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal
 sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale” 
3846  “Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta
 dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo” 

 

Rimangono invece inalterati, nell'ambito appena considerato, i codici istituiti con la risoluzione n. 92 dell’8 giugno 19994331, 4631, 4931 e 4932.
 

   B) le compensazioni delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoroda effettuare mediante modello F24 o F24 Enti Pubblici, necessitano anch'esse di codici tributo, così istituiti:

  • “1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione desumibile dalla “Tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” (presente sul sito dell'Agenzia), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • “1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014” - da inserire nella sezione “Imu e altri tributi locali” indicando, nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” (presente sul sito dell'Agenzia), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.  

Si precisa che nel campo "anno di riferimento" è richiesto l'inserimento dell'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento in eccesso.

Rimangono inalterati, in questo secondo ambito considerato, i codici istituiti con la risoluzione n. 92 dell’8 giugno 1999: 1304, 1614, 1962 e 1963, e i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005: 6781, 6782 e 6783 (riguardanti la compensazione dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta).
 

   C) le compensazioni del credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti e del credito d’imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici, , da effettuare mediante modello F24 o F24 Enti Pubblici, necessitano infine dei seguenti codici tributo:

  • “1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, co. 3, del TUIR” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito 6 compensati”;
  • “1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, co. 1-sexies, del TUIR” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito 6 compensati”;
  • “1634” denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, co. 1, D.L. n. 457/1997” - da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito 6 compensati”.

Al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta, anche per questa sezione, non vengono più utilizzati a credito i seguenti codici tributo (riportati nella colonna “importi a debito versati”):

   Codice    Denominazione
1102  "Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso 
 di partecipazioni da parte degli intermediari"
1103  "Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale"
1680  "Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita" 
1706  "Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti"
1707  "Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti"
1710  "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, co. 1, lettera g) quater del T.U.Imposte sui redditi" 
1711  "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, co. 1, lettera g) quinquies del T.U.Imposte sui redditi" 
1713  "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto
 versata dal sostituto d'imposta"
3802  "Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta"
3848  "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo"
8111  "Imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, co. 6, D.L. 201/2011"
8112  "Iposta straordinaria di cui all'art. 19, co. 12, D.L. 201/2011"


In conclusione, si ricorda che seguiranno le regole appena descritte le compensazioni effetuate a partire dal 1° gennaio 2015 e non subiranno invece variazioni le compensazioni di operazioni di competenza al periodo d'imposta 2014, come già specificato dalla circolare n. 31 del 30 dicembre 2014.