Cassazione: deducibili le spese sostenute per la pubblicità realizzata nei luoghi in cui l’impresa non vende i suoi prodotti
L’Agenzia delle Entrate aveva sanzionato un’impresa, riconducendo a tassazione le spese sostenute dalla medesima per servizi pubblicitari impiegati per la divulgazione del marchio aziendale, ritenendo gli stessi indeducibili per mancanza di inerenza, in quanto si trattava di spese sostenute in aree territoriali in cui tale impresa non era presente. Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneta che aveva in parte confermato la sanzione inferta, l’impresa soccombente poneva agli ermellini il quesito "se le spese pubblicitarie sostenute dall’impresa per promuovere il proprio marchio in luoghi in cui l’impresa non è ancora fisicamente presente con propri punti vendita, sono indeducibili, secondo quanto disposto dall’art. 109 TUIR".
La Cassazione, considerando la diversa funzione assunta dalla pubblicità ai giorni nostri, rispondeva al quesito posto, ritenendo che, essendo la pubblicità non più legata alla mera informazione sul prodotto, bensì connessa all’indurre i consumatori all’acquisto di prodotti o servizi, sebbene essi non siano ancora di fatto venduti, le spese per essa sostenute da un’impresa devono essere qualificate come inerenti all’esercizio d’impresa e, quindi deducibili, anche quando esse sono sostenute prima ancora che l’offerta del bene pubblicizzato si sia in concreto realizzata (Cass. n. 14350 del 1999 e Cass. n. 6502 del 2000). I giudici della Suprema Corte, pertanto, con tale pronuncia hanno deliberato che in un mercato globalizzato, come quello odierno, perché sussista il requisito dell’inerenza delle spese di pubblicità, non è necessario che si verifichi concretamente la presenza fisica dell’impresa nel luogo in cui la propaganda pubblicitaria viene realizzata, non essendo doveroso, ai fini dell’inerenza in tal senso, un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività.