Fisco

Circolare 6/E - Le risposte dell'Agenzia sul nuovo regime forfetario


In data 19 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 6/E, in cui sono stati raccolti i chirimenti interpretativi che l'amministrazione finanziaria ha fornito, in particolare agli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole24Ore e Forum lavoro, in merito alle ultime novità normative.

In particolare, l'art.1 commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime, cd. "forfetario", in vigore dal 1°gennaio 2015 per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell'anno precedente determinati requisiti. Il nuovo regime, che abroga i precedenti regimi agevolativi previsti per i contribuenti "minimi", prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionale regionale e comunale all'Irpef ed Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d'imposta e calcolato forfetariamente in base all'attività esercitata ai fini ATECO (allegato n°4 Legge 190/2014). 

Accesso da parte dei contribuenti minimi

Domanda

Un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l’anno 2015?

Risposta

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, non rileva ai fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla legge 190/2014, l’aver esercitato negli anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione. Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 e, contestualmente, non ricorra una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario

Domanda

Per l’anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime?

Risposta

Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72. 

Accesso da parte dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Domanda

Chi ha avviato un’attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28 dicembre 2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio o è obbligato ad applicare il regime forfetario, per lui meno conveniente?

Risposta

L’articolo 1, comma 88 della legge 190/2014, prevede la possibilità, per i contribuenti che al 31 dicembre 2014 già svolgevano un’attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 di continuare ad applicarlo, avendone i requisiti, per il periodo che residua al completamento del quinquennio e, comunque, fino al trentacinquesimo anno di età. Affinché un’attività si consideri “svolta” - ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio - non è, tuttavia, sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all’effettivo esercizio di un’attività di impresa arte o professione, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2, del provvedimento dell’11 dicembre 2011 (attuativo del regime in parola). Ciò significa, in altre parole, che alla data del 31 dicembre 2014 devono essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività.

Iva indetraibile sui beni acquistati

Domanda

Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali, in analogia a quanto previsto per i beni in locazione finanziaria, non dovrebbe essere considerata l’IVA indetraibile afferente i beni acquistati. E’ corretta tale impostazione?

Risposta

Con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con Circolare 13/E del 2008 che, al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/1972. Occorre, dunque, far riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta. Pertanto, come già chiarito dalla Circolare 7/E del 2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Valore dei beni immateriali

Domanda

Nel valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell’accesso al nuovo regime non sembrano ricompresi i beni immateriali (avviamento, spese di impianto, etc.). E’ corretta questa lettura della norma?

Risposta

Il comma 54 della Legge di stabilità 2015, nell’individuare i requisiti necessari all’applicazione del nuovo regime, consente l’applicazione del regime forfetario ai contribuenti che, alla data di chiusura dell’esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro. Per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Per quanto concerne i beni immateriali, la Circolare 7/E del 2008, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. I medesimi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al regime forfetario.