Lavoro

Messaggio INPS 1144 - istruzioni operative per esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato


I datori di lavoro, per poter usufruire dell’esonero contributivo, dovranno inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.

Come richiedere il codice di autorizzazione 6Y?

- Dal sito dell'INPS accedere al cassetto previdenziale aziende

- cliccare su "contatti"

- al campo "oggetto" selezionare la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”

- indicare: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Come esporre il beneficio

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015;

L'INPS in seguito rielaborerà i dati per esporli nel DM2013 Virtuale con la seguente codifica:

- con il codice “L444” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
- con il codice “L445” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.

L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fino al limite della soglia massima mensile pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

... e se supero la soglia massima mensile?

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

Il messaggio fornisce istruzioni circa l'esposizione dei benefici e dei recuperi ilustrando anche delle casistiche.

Per gli agricoli necessaria apposita istanza telematica

Per i datori di lavoro agricoli dovrà essere trasmessa apposita istanza esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS. Il modulo si compone di due parti: 

1) la prima, con la quale l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare;
2) la seconda, con la quale l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
 L’inosservanza del termine dei 14 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della
domanda.
L’INPS, effettuerà i controlli e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.
In caso di esito positivo verrà attribuito apposito codice di autorizzazione (C.A.), denominato E5, e il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo
stesso mese:
- per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
- nel campo CODAGIO, il valore “E5”.