Imu e terreni agricoli: chiarimenti sui casi di esenzione
In data 3 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze la Risoluzione 2/DF, in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli.
In primo luogo il DEF ha chiarito che, l'esenzione per i terreni agricoli prevista dal comma 2 art.1 del DL 4/2015, ossia nel caso di terreni agricoli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'art.1 del DLgs 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati nell'elenco Istat come "parzialmente montani", è applicabile esclusivamente nel caso in cui tali terreni siano posseduti a loro volta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui al DLgs 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
Ciò significa che, la qualifica soggettiva del possessore è vincolante ai fini dell'applicazione della norma. I terreni posseduti da soggetti che non rivestano la qualifica di CD o IAP ma concessi in affitto o in comodato a soggetti IAP o CD, dunque, non beneficiano dell'esenzione.
La disposizione fiscale, tuttavia, non interviene a modificare la disciplina relativa ai requisiti idonei alla qualifica di IAP e CD, iscritto alla previdenza agricola. Ai fini dell'esenzione di cui sopra, dunque, il possessore che concede in affitto o in comodato il terreno agricolo deve necessariamente possedere e condurre almeno un altro terreno.
Per quanto riguarda la risposta al secondo quesito, il DEF ha chiarito che, in assenza di altra aliquota specifica approvata dal Comune, si applica ai terreni agricoli, per il periodo d'imposta 2014, l'aliquota base ai fini IMU, pari allo 0,76 %.
I soggetti che, ai sensi del Decreto 28 novembre 2014, risultavano soggetti passivi ai fini IMU sui propri terreni agricoli e che, con l'entrata in vigore del DL 4/2015, rientrano tra i casi di non imponibilità, possono richiedere a rimborso l'imposta eventualmente versata prima della scadenza del 10 febbraio 2015 oppure, se l'opzione è prevista dal regolamento comunale, richiederne la compensazione.
Si ricorda che, il calcolo necessario alla determinazione della base imponibile dei terreni agricoli ai fini IMU è il seguente:
reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x 135 (coefficiente)