Diritto

Collaborazione volontaria: le risposte dell'Agenzia delle entrate al Telefisco 2015


La Legge n°186 del 15 dicembre 2014 ha disciplinato la nuova procedura di collaborazione volontaria (o voluntary disclosure), destinata ai soggetti che abbiano violato l'obbligo di dichiarare i redditi detenuti all'estero (investimenti o attività finanziarie). La procedura, attivabile fino al 30 settembre 2015, riguarda le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

La collaborazione tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate comporta:

  • una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse all'inadempienza degli obblighi dichiarativi fiscali (in base al Paese in cui i redditi sorgono, black list o meno);
  • l'esclusione dalla punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte, di cui al DLgs 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter.

Si ricorda, inoltre, che la norma ha alzato da 10.000 euro a 15.000 euro la soglia a partire dalla quale è obbligatorio indicare in dichiarazione dei redditi i depositi ed i conti correnti bancari detenuti all'estero.

Nel corso del Telefisco 2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune risposte in merito alla procedura di collaborazione volontaria.

Domanda n°1

Raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari e di attività detenute in paesi black list. La dottrina e parte della giurisprudenza ne hanno riconosciuta l’applicabilità a decorrere solo dal 2009; vista la rilevanza ai fini dell’individuazione degli anni aperti, ai fini della disclosure, qual è l’orientamento a questo proposito dell’Agenzia delle Entrate?

Risposta

La domanda sembra concentrarsi sul raddoppio dei termini di accertamento previsti dall’art. 12 del DL 78/2009. E’ prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate considerare l’art 12 comma 2, presunzione di reddito nel caso di attività detenuta in paesi black list, ed il successivo comma 2 bis, raddoppio dei termini di accertamento, come norme di natura procedimentale, pertanto applicabili a tutti i periodi di imposta ancora accertabili al momento dell’entrata in vigore del DL 78, termini ordinari di cui all’articolo 43 commi 1-2 del DPR 600/1973 e articolo 57 commi 1-2 del decreto IVA, ancora accertabili al momento dell’entrata in vigore del DL 78/2009.

Domanda n°2

Tema del monitoraggio fiscale. E’ corretto affermare che le novità introdotte dalla legge europea 97/2013, come il concetto di titolare effettivo, l’effetto demoltiplicativo e l’applicazione del principio del look throught, non possono trovare applicazione per le annualità oggetto di regolarizzazione con la disclosure e che sono anteriori al periodo di imposta 2012? Per queste annualità dovrebbero valere, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, le regole sul monitoraggio pro tempore in vigore prima della Legge 97/2013?

Risposta

In relazione all’individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al Decreto Legge 177 del 1990 e quindi delle relative violazioni si rimanda al principio generale di applicazione delle disposizioni vigente ratione temporis. Pertanto per quanto riguarda il concetto di titolare effettivo i predetti soggetti che abbiano commesso violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale che entrano in vigore a partire dal periodo di imposta 2013 possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria in parola.

Domanda n°3

Caso di attività detenute in paesi black list dal 2006 senza mai una dichiarazione dei redditi. I periodi di imposta accertabili per l’omessa dichiarazione dei redditi di natura finanziaria sono solo dal 2010 e seguenti o anche il 2006 fino al 2009?

Le sanzioni per infedele dichiarazione sono raddoppiate, si applica anche il raddoppio dei termini per le violazioni relative al quadro RW?

Risposta

Ai fini della procedura di collaborazione volontaria laddove non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5 quater del DL 167 del 1990 che comportano la non applicabilità del raddoppio dei termini per le attività, per le attività detenute in paesi black list continueranno ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per l’accertamento sia per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In merito al raddoppio delle sanzioni per le imposte dirette previsto dall’art. 12 comma 2 del Decreto anticrisi, laddove ricorrano le condizioni, le norme saranno applicate per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della disposizione, secondo il principio di legalità di cui all’art. 3 del D.lgs. 472/1997.

Domanda n°4

Il quesito riguarda i soggetti collegati da indicare nel modello per la procedura disclosure; con questa espressione si devono intendere solo i soggetti che presentano domanda insieme al richiedente o anche i soggetti collegati, ma comunque terzi rispetto la procedura (es. soci e la loro società)?

Risposta

I soggetti collegati possono identificarsi in tutti quei soggetti che hanno una posizione rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione e in coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato nel modello. A ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura per la propria posizione, il richiedente quindi agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. I soggetti da indicare nel modello sono necessariamente soggetti terzi rispetto alla procedura attivata da un singolo contribuente. Assunta l’autonomia delle singole procedure si precisa che nell’istanza presentata da un determinato richiedente saranno indicati i collegati alle attività finanziarie e patrimoniali estere oggetto di emersione e i soggetti che pur non presentando un collegamento con le attività estere presentano un collegamento con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Esempio: soci e associati qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto trasparente per natura o per opzione che aderisce alla procedura di collaborazione volontaria nazionale.

Domanda n°5

È possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria nell’ipotesi in cui gli eventuali avvisi di accertamento relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura siano stati definiti prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria?

Risposta

Considerando che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sana le violazioni in essi contenute, il contribuente accertato potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria atteso che con la definizione si rimuove l’esistenza della causa ostativa.