Diritto

Approvate le nuove condizioni di accesso al fondo di garanzia per le PMI


Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero.

L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

ll Decreto ministeriale del 23 novembre 2012, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, approva le nuove

  • condizioni di ammissibilità
  • le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI

di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Facenti parte del decreto troviamo anche:

  • l’allegato 1 in cui è riportato il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale
  • l’allegato 2 in cui è riportato il testo dei criteri di valutazione economico – finanziaria  delle imprese per l’ammissione delle operazioni.

Le Disposizioni Operative sono state integrate e modificate in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012. Sono state inoltre recepite le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei princìpi di sana e prudente gestione e di criteri di semplificazione.

Tra le principali modifiche introdotte si segnala l’incremento delle percentuali di intervento del Fondo e dell’importo massimo garantito in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di appartenenza, tipologie di operazioni finanziarie. Viene inoltre rimodulata la misura delle commissioni di accesso alla garanzia del Fondo.

La nuova disciplina, sia per la garanzia diretta sia per la controgaranzia, prevede che i soggetti richiedenti acquisiscano prima della presentazione della domanda di accesso al Fondo, il modulo di richiesta dell’agevolazione, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della PMI beneficiaria.

Quali sono le caratteristiche necessarie per fruire della garanzia diretta?

La Garanzia diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione) è:

  • esplicita
  • incondizionata
  • irrevocabile 

La Garanzia Diretta è, inoltre:

  • cumulabile se riferita alla stessa operazione
  • non cumulabile se in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. 

Quali possono essere i soggetti richiedenti?

Possono richiedere la Garanzia Diretta, previo accreditamento:

  • le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; 
  • gli Intermediari; 
  • le SFIS (Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo);
  • le SGR (Società di Gestionde del Risparmio)e le Società di gestione armonizzate per le sole Operazioni sul capitale di rischio. 

Ai fini dell’accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, i soggetti richiedenti devono presentare richiesta scritta al Gestore – MCC ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni.

Ai fini dell’accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, gli Intermediari e le SFIS devono inviare al Gestore - MCC:

  • copia dell’ultimo bilancio approvato; 
  • per gli Intermediari, copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; 
  • per le SFIS, copia della documentazione comprovante l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 

Ai fini dell’accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, le SGR e le Società di gestione armonizzate devono inviare al Gestore - MCC:

  • copia dell’ultimo bilancio approvato della SGR o della Società di gestione armonizzate; 
  • statuto della SGR o della Società di gestione armonizzate; 
  • regolamento e strategia di investimento della SGR o della Società di gestione armonizzate; 
  • composizione e caratteristiche del team di gestione della SGR o della Società di gestione armonizzate. 

Quali sono i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni?

Nel caso di operazioni di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l’ammissibilità all’intervento del Fondo è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni

In caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:

  1. in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l’operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili)
  2. tasso di interesse relativo all’operazione di consolidamento

In caso di acquisizione di partecipazioni:

  1. ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l’acquisizione della partecipazione
  2. indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all’acquisizione della partecipazione
  3. descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura
  4. redditività presunta della partecipazione 
  5. valutazione della partecipanda effettuata fini della determinazione dell’ammontare della partecipazione
  6. esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipanda

Prossimamente tratteremo nel dettaglio le "procedure" (ordinaria, semplificata e ad importo ridotto) con i rispettivi modelli di valutazione a seconda dei differenti settori d'impresa.