Legge di Stabilità commi 247-248 – DURC nel contratto di trasporto tra privati
Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con gli adempimenti retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente dovrà verificare preliminarmente alla stipula del contratto tale regolarità mediante acquisizione del DURC di data non anteriore a tre mesi.
Mediante l’acquisizione di tale documento il committente non assume gli oneri di cui al comma 248 4-ter e 4-quinquies della Legge di Stabilità 2015
“4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
“4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.”
Il committente che non esegue la verifica sarà dunque obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto in merito agli oneri di cui al comma 248 4-ter e 4-quinquies della Legge di Stabilità 2015.
E se il contratto non è stipulato in forma scritta...
...il committente che non esegue la verifica di regolarità del vettore,oltre ad essere obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed assistenziali agli enti competenti, si assumerà anche gli oneri relativi alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
Alla conclusione del contratto ...
... il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
In arrivo la verifica di regolarità del vettore on-line
La richiesta di regolarità del vettore sarà presto destinata a cambiare. La Legge di Stabilità 2015 infatti prevede, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’adozione di una specifica delibera da parte del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, grazie alla quale la verifica sulla regolarità del vettore potrà essere assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato proprio dal Comitato centrale.
Vettore e Sub-vettore
Sempre alla luce delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2015 il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino di ricorrere alla sub-vettura. In questo caso il vettore assume gli oneri e la responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore.
Nel caso in cui il ricorso alla sub-vettura non sia concordata tra le parti e dunque senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo e il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore, il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub‐vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilita' connessi alla verifica della regolarita', rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4‐ter dell'articolo 83‐bis del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.