Obbligatoria, dal prossimo 9 febbraio, la negoziazione assistita da un avvocato. Di cosa si tratta e come funziona.
A causa dell’urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e al fine di garantire una maggiore efficienza nell’ambito del sistema della giustizia civile, il legislatore ha predisposto, al di là della mediazione obbligatoria, questa nuova procedura stragiudiziale, la negoziazione assistita da un avvocato, un accordo mediante il quale le parti, assistite appunto da avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di risolvere in via amichevole una controversia tra loro insorta.
Sono escluse da questa procedura stragiudiziale le questioni vertenti su diritti indisponibili, o, come stabilito in sede di conversione del decreto n. 132, le controversie in materia di lavoro.
L’esperire il tentativo di giungere ad un accordo mediante la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è pertanto obbligatorio in alcuni ambiti, nello specifico in azioni in materia di:
- risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
- pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, fatte salve le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Il tentativo di conciliazione mediante procedura di negoziazione assistita non è invece condizione di procedibilità dell’azione, pertanto è facoltativo, nei seguenti casi:
- controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- azione civile esercitata nel processo penale.
La procedura
L’invito
L’ avvocato della parte che intende agire in giudizio, deve presentare all’altra parte un invito a formulare una negoziazione.
Il suddetto invito deve:
- indicare l'oggetto della controversia;
- contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 e dall'art.642, primo comma, del codice di procedura civile.
- contenere la certificazione dell'autografia della firma del cliente ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
L’altra parte, ricevuto l’invito, entro 30 giorni, può decidere di accoglierlo o rifiutarlo.
Qualora l’invito venga rifiutato, l’azione dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, previsto dalla legge, che potrà decorrere alternativamente:
- dalla data del rifiuto;
- dallo scadere dei trenta giorni senza che l'invito sia stato accettato;
- dalla documentazione da cui si evince il mancato accordo certificato dagli avvocati.
La Convenzione di Negoziazione Assistita
Qualora l’invito venga accolto, le parti, assistite dagli avvocati, stipulano una convenzione di negoziazione assistita, mediante cui si impegnano a dirimere la controversia amichevolmente in via stragiudiziale, attraverso l’assistenza di avvocati. La convenzione deve essere stipulata dalle parti per iscritto, a pena di nullità. Deve essere sottoscritta dalle parti e dagli avvocati (la cui assistenza è quindi obbligatoria per rendere efficace ed esecutivo il procedimento) che, sotto la propria responsabilità professionale certificano l’autenticità delle firme apposte.
E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
La Convenzione deve contenere:
- l'oggetto della controversia, che non deve concernere diritti indisponibili, né avere ad oggetto controversie in materia di lavoro;
- il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (differibile per altri trenta giorni su accordo tra le parti);
La Negoziazione Assistita
Dopo aver stipulato la convenzione, le parti, amichevolmente, assistite dai rispettivi legali, tenteranno di giungere ad un accordo. L’accordo così raggiunto, ancora una volta firmato dalle parti e certificato dagli avvocati, diventerà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, entro il termine stabilito dalle parti nella convenzione di negoziazione assistita, la parte potrà esperire l'azione giudiziale.
Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 comma 4).
Gli avvocati e le parti sono tenuti a rispettare un obbligo di riservatezza circa le informazioni ricevute durante il procedimento di negoziazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, nè i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento possono deporre sul contenuto di quanto acquisito durante le fasi di negoziazione.
Cosa accade qualora la controparte non viene invitata alla negoziazione assistita e l’azione giudiziaria viene comunque avviata?
Se l’azione giudiziaria viene avviata senza aver inviato l’invito alla negoziazione assistita, l'improcedibilità dell’azione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Quando il giudice rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine stabilito dalle parti per l’esperimento della negoziazione. Allo stesso modo, provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito .
Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera attuata se la parte non ha aderito all'invito o ha espresso il suo rifiuto entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito.
Una procedura propria e più severa è prevista dall’art. 6 in materia di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.