Imu e terreni agricoli: scadenza prorogata al 10 febbraio 2015
In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato con GU n°19 il Decreto Legge 4/2015, convertito e modificato dalla legge 24 marzo 2015, n.34, relativo a "Misure urgenti in materia di esenzione IMU".
Il decreto stabilisce che sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
- i terreni agricoli, anche non coltivati, situati nei Comuni classificati come TOTALMENTE MONTANI nell'Elenco ISTAT dei Comuni Italiani;
- i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola), situati nei Comuni classificati come PARZIALMENTE MONTANI nell'Elenco ISTAT dei Comuni Italiani, di cui al precedente punto. Tale esenzione si applica anche ai terreni agricoli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola);
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al decreto in oggetto, non ricadano in zone montane o di collina;
- i terreni agricoli, anche non coltivati, situati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (integrazione: comma 1 lett.a-bis) apportata dalla legge di conversione).
Isolando il proprio comune nell'elenco, occorre verificare la classificazione NM (non montano), T (totalmente montano) oppure P (parzialmente montano).
Periodo d'imposta 2014
Chi non paga..
Le esenzioni stabilite dal decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014; tuttavia, i contribuenti che ai sensi del Decreto MEF del 28 novembre 2014 beneficiavano dell'esenzione IMU per l'anno 2014 sui propri terreni e che, invece, ai sensi del nuovo decreto sarebbero tenuti al versamento, sono comunque esonerati dal versamento IMU e torneranno a pagare solo da giugno, con gli acconti 2015. Si tratta dei due seguenti casi:
- terreni agricoli, anche non coltivati, situati in Comuni non classificati come montani, bensì ad un'altitudine dal centro di oltre 600 metri;
- terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali dei Comuni non classificati come parzialmente montani, bensì ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri.
Chi paga..
Infine, il decreto proroga la scadenza del 26 gennaio 2015 al 10 febbraio 2015 per i proprietari di terreni agricoli ubicati ad un'altitudine dal centro inferiore ai 600m, ma che fino al periodo d'imposta 2013 erano esonerati al versamento dell'imposta su tali terreni.
Gli altri proprietari di terreni classificati come non montani dovrebbero già aver regolarizzato la loro posizione a dicembre 2014.
Sanzioni ed interessi (integrazione - comma 5 - apportata dalla legge di conversione)
In caso di versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014 entro il 31 marzo 2015 non si applicano né sanzioni né interessi.
Dal periodo d'imposta 2015...chi è tenuto a versare l'IMU sui terreni agricoli?
I proprietari di terreni agricoli, coltivatori diretti e non, ubicati in Comuni NON MONTANI.
I proprietari di terreni agricoli (non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali), ubicati in Comuni PARZIALMENTE MONTANI.
Detrazioni per il 2015 (integrazione - comma 1-bis - apportata dalla legge di conversione)
"A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A [introdotto dall legge di conversione], posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".
Rimborsi e compensazioni (integrazione - comma 5-bis - apportata dalla legge di conversione)
"I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta' con proprio regolamento".
Lampedusa (integrazione - art.1-bis - apportata dalla legge di conversione)
Il versamento dei tributi per Lampedusa è ulteriormente sospeso fino al 15 dicembre 2015, a causa del protrarsi della crisi nell'isola.