Comunicazione delle operazioni Black List: i chiarimenti della Circolare 31/E
Con la Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 175/2014 (Decreto semplificazioni), entrato in vigore il 13 dicembre 2014; in particolare, al punto 12 della Circolare viene commentato l’art. 21 del Decreto semplificazioni, con il quale è stato introdotto l’invio annuale della comunicazione delle operazioni economiche intercorse con i Paesi Black List e, nel contempo, una nuova soglia di esonero dalla comunicazione pari a 10.000 euro, da intendersi come ammontare complessivo annuale delle operazioni.
La Circolare chiarisce che il nuovo limite di esclusione dalla comunicazione Black List, di ammontare pari a 10.000 euro, si riferisce all’importo totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute ed effettuate nei confronti di operatori economici residenti nei Paesi Black List; si ricorda che la normativa previgente, poneva una soglia di esonero di 500 euro per ogni singola operazione.
La stessa Circolare ribadisce infine la decorrenza delle nuove regole: come anticipato nel comunicato stampa del 19 dicembre 2014, le semplificazioni introdotte dall’art. 21 del D.Lgs 175/2014 sono entrate in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2014, creando un periodo di monitoraggio riferito agli ultimi mesi dell’anno che ricade nel passaggio tra vecchie regole (invio trimestrale/mensile) e nuove (invio annuale). A tal proposito, l’Agenzia delle entrate consente al contribuente la possibilità d’invio della comunicazione per l’ultima parte dell’anno, nel rispetto della precedente formulazione, lasciando allo stesso la discrezionalità della scelta: entrambe le modalità di invio saranno ritenute valide. Conseguentemente, la soglia di esclusione da tenere in considerazione nel predisporre la comunicazione relativa all’ultimo trimestre/mese del 2014, varierà a seconda della disciplina seguita.
Nella medesima direzione verte anche l’ultima precisazione circa l’aspetto sanzionatorio: eventuali violazioni commesse in vigenza della normativa preesistente, non punibili secondo quanto disciplinato della nuova norma, non saranno sanzionate nel rispetto dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 (principio di legalità), salvo i casi in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione sia già stato reso definitivo.