Aumento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
L’aumento si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Che cos’è l’imposta sostitutiva
L’art. 2120 Codice Civile prevede che il TFR sia così composto:
Come si calcola
I metodi di calcolo dell’imposta sostitutiva sono due:
- Metodo storico (basato sui dati dell’anno precedente)
- Metodo previsionale (utile in casi di licenziamenti, versamento di quote a fondi pensione ecc)
METODO STORICO Caso pratico
rivalutazioni 2013 |
euro 4.000,00 |
aliquota imposta sostitutiva |
11% |
percentuale di acconto |
90% |
4.000,00 x 11% = 440,00 imposta sostitutiva |
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440,00 x 90% = 396,00 accontoda versare su modello f24 – sezione erario - codice tributo 1712 entro il 16/12 |
METODO PREVISIONALE Caso pratico
Fondo tfr al 31.12.2013 dei soli dipendenti in forza al 30.11.2014 |
euro 130.000,00 |
indice di rivalutazione al 12/2013 |
1,922535 % |
rivalutazione 2014 previsionale |
130.000,00 x 1,922535% = 2.499,30 |
imposta sostitutiva 11% |
2.499,30 x 11% = 274,92 riferita ai dipendenti |
Saldo Imposta sostitutiva
Per versare il saldo si calcolerà l’11% sulle rivalutazioni maturate nel 2014 con l’indice effettivo di dicembre 2014 e si sottrarrà quanto già versato a titolo di acconto.
Versamento su modello F24 il 16/02/2015 con codice 1713.
Cosa cambierà sulle rivalutazioni decorrenti dal 1.01.2015
Con la Legge di Stabilità l’aliquota dell’imposta sostitutiva aumenterà dal 11% al 17% pertanto:
ante Stabilità |
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post Stabilità |
4.000,00 X 11% = 440,00 |
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4.000,00 X 17% = 680,00 |