Gestione separata INPS: aliquota per i contributi al 30%
A partire dal 1° gennaio 2015 i contributi che i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separatadovranno versare, passano dal 27% al 30%.
Si ricorda che la Legge 92/2012 veva previsto le seguenti aliquote per la Gestione Separata INPS:
- 27% per il 2012 e il 2013
- 28% per l'anno 2014
- 30% per l'anno 2015
- 31% per l'anno 2016
- 32%per l'anno 2017
- 33% per l'anno 2018
Tuttavia la Legge di Stabilità 2014 aveva stabillito che i professionisti titolari di partita Iva sarebbero stati esclusi dai suddetti incrementi: pertanto si prevedevano aliquote differenti per i lavoratori parasubordinati e per i lavoratori autonomi. A decorrere dal 2015 la misura agevolativa prevista dalla Legge di Stabilità 2014 non si applica e i soggetti iscritti alla gestione Separata devono attenersi all'aliquota del 30%.
Da ricordare...
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L.335/95 di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi:
- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio.