Contribuenti minimi: come funziona il nuovo regime in vigore dal 1°gennaio 2015?
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha abrogato dal 1°gennaio 2015 i seguenti regimi agevolati previsti per i contribuenti "minimi":
- Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 della Legge 388/2000)
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011)
- Regime contabile agevolato (art.27 comma 3 del Dl 98/2011)
ed introdotto all'art.1 commi da 54 a 89 un nuovo regime forfetario per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i seguenti requisiti:
Ricavi/Compensi: non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all'attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore)
Costi per lavoratori/dipendenti: non superiori a 5.000 € lordi
Costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 € al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%, non rilevano i beni immobili)
Prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000€).
Il regime si applica tramite comunicazione dell'opzione in sede di compilazione della dichiarazione di inizio attività e cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di cui sopra. Anche in presenza dei requisiti previsti, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di adesione al nuovo regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, fatta esclusione per i soggetti residenti nell'UE che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito;
- i soggetti che in via esclusiva effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili di cui all'art.10 comma 1, numero 8) del DPR 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione partecipano a società a responsabilità limitata, società di persone o associazioni.
Tassazione
I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionale regionale e comunale all'Irpef ed Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d'imposta e calcolato forfetariamente in base all'attività esercitata ai fini ATECO. I coefficienti di redditività su cui calcolare l'aliquota d'imposta del 15% sono stabiliti dal medesimo allegato n°4 della legge di stabilità.
Si applicano al regime le detrazioni previste per i carichi di famiglia ma non le altre detrazioni disciplinate dall'art.13 del TUIR.
Si sottolinea però che, per i primi tre anni di attività il reddito imponibile calcolato forfetariamente viene ulteriormente ridotto di un terzo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa, artisctica o professionale;
- il contribuente non abbia intrapreso un'attività che costituisca prosecuzione di quella precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione per le pratiche professionali obbligatorie;
- il contribuente non prosegua l'attività svolta da un soggetto terzo che nell'anno precedente ha realizzato redditi superiori a quelli riconosciuti per l'adesione al nuovo regime (in riferimento ovviamente all'attività ATECO di riferimento).
Per quanto riguarda l'Iva, essa non viene esercitata in rivalsa per le operazione nazionali, nè quella sugli acquisti può essere portata in detrazione.
Obblighi contabili e ritenute
Il contribuente minimo è dunque esonerato dal versamento di Iva, Irap, Irpef e relative addizionali, nonchè alla registrazione delle fatture ed alla tenuta delle scritture contabili. Non si applicano studi di settore e parametri.
Gli obblighi contabili si limitano alla numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute.
Egli non applica le ritenute alla fonte, nè i propri compensi sono assoggettati a ritenute da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente è comunque tenuto a rilasciare a quest'ultimo una dichiarazione in cui attesta l'adesione al regime agevolato ed all'imposta sostitutiva. In dichiarazione dei redditi indica i codici fiscali dei soggetti cui ha pagato delle prestazioni di lavoro, di cui al Titolo III del DPR 600/1973 (ossia i redditi a lavoratori dipendenti e assimilati e lavoratori autonomi) senza effettuare la ritenuta alla fonte.
Regime contributivo
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfetario possono scegliere di aderire al regime contributivo agevolato secondo cui non trova applicazione il livello minimo imponibile per il versamento dei contributi previdenziali. I contributi si versano in questo caso solo sul reddito dichiarato. Si applicano le disposizioni dell'art.2 comma 29 della legge 335/1995 per l'accredito della contribuzione in tema di gestione separata INPS.
Le scadenze per i versamenti in acconto e a saldo dei contributi sono le stesse per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Vecchi regimi
I contribuenti che nel 2014 si sono avvalsi dei regimi agevolati elencati sopra (i regimi abrogati dalla Legge di stabilità 2015) applicano il nuovo regime (nonchè la prevista riduzione di un terzo al reddito forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato) se sono in possesso dei requisiti richiesti; diversamente applicano i regimi ordinari ai fini Iva e delle imposte sul reddito.
Tuttavia i contribuenti che si sono avvalsi nel 2014 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i cosiddetti "nuovo minimi") possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.