Fisco

Rimborso imposte per mancata deduzione IRAP: ecco l'istanza


Il provvedimento n. 140973, diffuso ieri, 17 dicembre 2012, dall’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza di rimborso con cui il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2 del DL n. 201/2011). 

Presentazione dell’istanza di rimborso: chi può?

Può fare domanda chi usufruisce della deduzione prevista per i soggetti che determinano la base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive in base agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Decreto IRAP:

  • società di capitali e enti commerciali
  • società di persone e imprese individuali
  • banche e altri enti e società finanziari
  • imprese di assicurazione
  • persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni 

Può, inoltre, presentare istanza di rimborso chi determina la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento esclusivamente all’attività commerciale esercitata).

Presentazione dell’istanza di rimborso: come?

La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.

Secondo la normativa (art. 38 DPR n. 602/1973) è possibile fare istanza di rimborso per i versamenti diretti entro 48 mesi, 
quattro anni, dalla data del versamento stesso.

L’istanza va presentata:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); 
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.

Dal 18 gennaio al 15 marzo 2013 si potranno inviare all’Agenzia delle Entrate le istanze per il rimborso dell’IRAP non dedotta relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, versata tra il 28 dicembre 2007 e il 28 dicembre 2011.


Deducibilità IRAP

L’IRAP è deducibile dalla base imponibile per la determinazione delle imposte sul reddito in misura pari al 10% dell’imposta versata nell’anno, solo se alla formazione della base imponibile medesima hanno concorso spese per il personale e/o interessi passivi.

La deducibilità spetta a tutti i soggetti passivi, esclusi enti pubblici e imprese agricole, secondo il criterio di cassa e quindi la deduzione è determinata sugli importi versati a titolo di acconto e saldo nel periodo d’imposta e nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo esercizio.

Solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), e quindi non per il 2011, sarà integralmente deducibile dalla base imponibile IRES/IRPEF l'IRAP riferibile alla quota imponibile del costo del personale (ex art. 2 del DL n. 201/2011).

Per il 2012, la deduzione del 10% di cui sopra, continuerà ad operare per le imprese che (pur avendo costo del personale dipendente) contabilizzano a conto economico costi per interessi passivi.