Fisco

Iscrizione al Vies: i chiarimenti forniti con la Circolare 31/E


La Circolare 31/E riepiloga le novità dettate dall'art. 22 del D.Lgs 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13/12/2014, con il quale è stata introdotta la possibilità per il contribuente di ottenere l'immediata inclusione della partita Iva nella banca dati Vies, dal momento in cui lo stesso manifesta la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; la precedente formulazione del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72 prevedeva che, dal momento della richiesta di inclusione nell'archivio Vies, decorrevano trenta giorni di silenzio-assenso, entro i quali l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, con la diretta conseguenza che il soggetto passivo richiedente era obbligato ad attendere il decorso dei trenta giorni senza poter effettuare cessioni e acquisti intra-Ue di beni e servizi (per mancanza dello status di soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari). L'Agenzia chiarisce quindi che viene cancellato il periodo di “sospensione” di trenta giorni prevedendo l'inclusione automatica nella banca dati Vies, laddove il soggetto passivo segnali la propria intenzione di iniziare ad operare in ambito comunitario.

L'iscrizione in banca dati Vies potrà avvenire contestualmente all'apertura della partita Iva o, per i soggetti già titolari di un codice identificativo Iva, la richiesta d'inserimento nell'archivio delle partite Iva comunitarie dovrà essere presentata tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Inoltre, la Circolare 31/E ricorda che, nel caso in cui il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, si presume che egli intenda interrompere l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, con conseguente esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies ad opera degli Uffici dell’Agenzia, decorsi 60 giorni dall'invio di apposita comunicazione. Al riguardo l'Amministrazione ha chiarito che la verifica della mancata presentazione degli elenchi Intra, su quattro trimestri consecutivi, opera dal momento di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, essendo perciò ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore dello stesso. Il contribuente che voglia vincere la presunzione dell'Amministrazione ed evitare l'esclusione dall'archivio Vies potrà rivolgersi agli Uffici delle entrate, fornendo adeguata documentazione a riprova delle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti.

Riguardo al regime sanzionatorio, il documento di prassi in argomento ricorda che verrà applicato quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs del 18 dicembre 1997 n.472 ossia il principio del favor rei, secondo il quale le violazioni precedentemente commesse, ad oggi non più sanzionabili a norma delle attuali disposizioni in materia, non potranno più essere oggetto di contestazioni, salvo i casi in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia già stato reso definitivo.

L’Agenzia ricorda infine, tramite il comunicato stampa del 09 gennaio 2015, che l’iscrizione e la consultazione dell’archivio elettronico Vies resta un servizio gratuito, a differenza di quanto sostenuto da alcune società di consulenza che propongono tale servizio a pagamento.