Iscrizione al VIES: nuove modalità operative
In data 15 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°2014/159941, recante disposizioni in merito alle modalità operative per l'inclusione e l'esclusione dei soggetti passivi Iva dalla banca dati VIES (VAT Information Exchange System).
Inclusione al VIES
I soggetti che intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, infatti, sono tenuti a comunicarne manifestazione di volontà all'Agenzia delle entrate.
Tale manifestazione di volontà fino all'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni avveniva tramite apposita comunicazione da effettuarsi successivamente alla dichiarazione di inizio attività. Dal momento della richiesta di inclusione nell'archivio VIES decorrevano trenta giorni di silenzio-assenso, entro i quali l'Agenzia poteva emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Il contribuente, dunque, non campariva sulla banca dati per i successivi trenta giorni, arco di tempo in cui non poteva effettuare operazioni intra-Ue.
L'art. 22 del DLgs 175/2014, invece, ha introdotto la possibilità di richiedere l'iscrizione alla banca dati in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando il campo "operazioni intracomunitarie", quadro I del modello AA7 per i soggetti giuridici e AA9 per le persone fisiche. Gli enti non commerciali, invece, selezionano la casella C nel quadro A del modello AA7.
Dal momento di trasmissione della dichiarazione il contribuente risulta immediatamente iscritto alla banca dati VIES (vedi sito dell'Agenzia) e può, conseguentemente, effettuare da subito operazioni intracomunitarie.
Nel caso in cui, invece, il soggetto passivo sia già titolare di partita Iva ed intenda iscriversi alla banca dati in questione deve effettuarne comunicazione direttamente o tramite intermediari abilitati attraverso l'apposito servizio "Comunicazione dell'opzione di inclusione nell'archivio VIES" disponibile su Fisconline o Entratel e che comporta anch'essa l'immediata inclusione in archivio.
I soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti la data di pubblicazione del provvedimento in oggetto (15 dicembre 2014) abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, sono inclusi in banca dati dal 15 dicembre stesso.
Esclusione dal VIES
L'esclusione dalla banca dati può avvenire a seguito di controlli formali da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, prima di procedere alla cancellazione, invia apposita comunicazione al soggetto passivo, il cui effetto si esplica dopo 60 giorni. E' il caso deI contribuente che, dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazione (13 dicembre 2014), non ha presentato gli elenchi Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
Il contribuente che intenda, invece, esercitare l'opzione di esclusione dalla banca dati deve presentare un'istanza di revoca a un qualunque ufficio dell'Agenzia, in attesa della disponibilità dell'apposita funzione telematica. Anche la richiesta di esclusione ha effetto immediato.