Lavoro

INPS: disoccupazione ASpI e mini-ASpI


L'INPS con Circolare n.180 del 23 dicembre ha fornito indicazioni in merito all'accesso e alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

L’articolo 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92 del 2012 prevede, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Per effetto della richiamata disposizione il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione. L’applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni.

I soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

Età inferiore a 62 anni

I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata.

Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.

Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età - stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione - decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

Valutazione della contribuzione figurativa 

I periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

Possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione, pertanto, della  contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità. Le sedi avranno cura di trattare le posizioni non ancora definite tenendo conto delle disposizioni di cui al presente punto