Fisco

MEF: esenzione IMU per i terreni ubicati nei comuni montani


La norma contenuta nel decreto del 28 novembre 2014  emanato dal MEF stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria:

  1. i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell"'Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), www.istat.it/it/archivio/6789 tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
  2. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e "imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell"'Elenco comuni italiani" di cui sopra;

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al punto 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Precedente classificazione:

In precedenza i Comuni erano classificati come: 

  • comuni “interamente montani”, tutti esenti da IMU; 
  • comuni “parzialmente montani”, con terreni esclusi dall’Imu solo se presenti nelle zone considerate montane; 
  • comuni “non montani”, in cui i terreni rimanevano assoggettati a IMU. 

Per i terreni ubicati in comuni diversi da quelli sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8- bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

Versamento IMU - Conguaglio 2014

La rimodulazione dell'esenzione IMU contenuta nel decreto in commento si applica a partire dall'anno 2014.

Nel caso in entro il 16 giugno 2014 non sia stato effettuato il versamento dell'IMU sui terreni agricoli, perché in base alla precedente disciplina considerati esenti, si dovrà  pagare il dovuto in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Si ricorda che...

Normativa di riferimento

L'articolo 22 del Dl. n. 66 del 24 aprile 2014, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale, con il quale individuare l'elenco dei comuni nei quali, a partire dall'anno 2014, si applichi l'esenzione IMU prevista per i terreni agricoli, in base alla loro altitudine, distinguendo eventualmente tra: 

  • terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; 
  • terreni posseduti da altri soggetti, diversi dai precedenti.

L'articolo 4 comma 5-bis del Dl n.16 del 2 marzo 2012 (semplificazioni) ha stabilito l'individuazione con specifico decreto ministeriale, dei Comuni nei quali a partire dall'anno 2014, si applicasse l’esenzione, in base: 

  • all’altitudine, riportata nell’elenco ISTAT; 
  • a i soggetti che detengono i terreni.