Modello 730 precompilato: interessi passivi e assicurazioni detraibili
I provvedimenti 160358 e 160381 del 16 dicembre 2014 contengono le modalità e le informazioni che i soggetti obbligati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate al fine di costituire l'archivio di informazioni che serviranno per il modello 730 precompilato (a partire dal periodo di imposta 2014).
Provvedimento 160358/2014
Soggetti obbligati: I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, già obbligati alla comunicazione all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a partire dalle informazioni relative all’anno 2014
Informazioni da inviare: comunicano all’anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991.
Provvedimento 160381/2014
Soggetti obbligati:
- Le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
- le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
Informazioni da inviare:
- per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;
- i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie, di cui all’art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.
Modalità di invio e termine per la trasmissione telematica (valide per entrambe le comunicazioni)
Sono previste tre modalità di invio:
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.