Fisco

Successioni: decadenza dal beneficio di inventario se lo stesso è redatto oltre i termini di legge


In tema si successioni la Corte suprema di Cassazione con la sentenza 25116 del 26 novembre 2011 ha sancito che il giudice tributario può accertare che gli eredi siano decaduti dal beneficio d’inventario e che per tale ragione siano tenuti a pagare interamente le cartelle notificate al de cuius.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato degli eredi chiamati a pagare cartelle di pagamento intestate al defunto, che avevano sostenuto di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Tesi degli eredi: I contribuenti si sono opposti alla richiesta del fisco sostenendo di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che, quindi, erano tenuti al pagamento dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo ereditario.

Sentenza della CTR: la CTR ha sostenuto che i contribuenti erano decaduti per aver redatto l’inventario oltre il termine previsto dalla legge (si veda il Si ricorda che...)

Ricorso in Cassazione:

Secondo gli eredi la limitazione di responsabilità derivante dal beneficio d’inventario conseguirebbe alla sola dichiarazione di accettazione beneficiata, e dunque spetta ai creditori del defunto, proporre apposita domanda di decadenza di fronte al giudice ordinario.

La Corte di Cassazione negando questa tesi dichiara che il giudice tributario ha il potere di "risolvere senza efficacia di giudicato, questioni attribuite alla competenza di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull’oggetto del giudizio".

Secondo la Suprema Corte i giudici tributari, in sede di impugnazione dell’iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, sono competenti a vagliare, “sia pure incidenter tantum, la sussistenza o meno della qualità dei contribuenti, obbligati passivi, di eredi accettanti con beneficio d’inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d’imposta”.

Infine si legge nella sentenza che spetta agli stessi eredi dimostrare “di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di eredi accettanti con beneficio d’inventario, comportando l’omessa redazione dell’inventario un omesso acquisto della suddetta qualità di erede e non una causa di decadenza”.

Si ricorda che...

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede risponde di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato (art. 490 c.c.)

Questa procedura è obbligatoria se:

  • l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.);
  • per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

Prima o dopo aver reso la dichiarazione al Cancelliere (che redige un verbale), l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario.

Termini:

  • se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) deve redigere l'inventario entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice;
  • se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto può accettare l'eredità con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte e deve redigere l'inventario entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario;

  • alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione (art. 493 c.c.);
  • omissioni o infedeltà nell'inventario (art. 494 c.c.);
  • nelle altre ipotesi previste dall'art. 505 c.c. (inosservanza delle procedure previste dalla legge).