Fisco

Risoluzione 98/E 2014: Cessioni all'esportazione


La Risoluzione 98/E del 10 novembre 2014 interviene per chiarire la corretta applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 633 del 26 ottobre 1973.

Nel caso in cui il soggetto esportatore non acquisisca la prova dell’avvenuta esportazione, ovvero quest’ultima avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997 (50% del tributo), è tenuto a regolarizzare l’operazione entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni.

Con la sentenza della Corte di Giustizia della UE, del 19 dicembre 2013 (procedimento C-563/12) viene chiarito che “dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione”.

La normativa europea consentite agli Stati membri di :

  • stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, che tenga conto delle pratiche commerciali nell’ambito delle esportazioni negli Stati terzi, al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione
  • imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione”.

Tuttavia, la Corte ritiene che non consentire al soggetto passivo di dimostrare l'avvenuto trasferimento al di fuori dell'Unione europea, anche se avviene oltre il limite temporale (stabilito dalla normativa stessa), e non consentire allo stesso di richiedere a rimborso l’IVA corrisposta a causa del non rispetto del termine, ecceda il necessario per il conseguimento dell'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione IVA.

Alla luce dal contenuto della sentenza della Corte di Giustizia UE si ritiene dunque che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si possa applicare:

  • sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione
  • sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione. 

Si ritiene, altresì, possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto n. 471 del 1997.