Fisco

Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE: ulteriori precisazioni


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.267 del 17 novembre 2014 il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Dichiarazione Sostitutiva Unica MINI

Consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. 

La prima pagina contiene indicazioni generali per il cittadino e l’informativa sull’uso dei dati personali. La DSU MINI si compone di:

  • Il primo Modulo del Modello base, MB.1 che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da autodichiarare, ed è obbligatorio (salvo i casi di prestazioni sociosanitarie o prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca in cui si scelga di indicare un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, compilando il Modulo MB1 rid.); 
  • Il primo Modulo del Foglio componente, FC.1, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo FC.1, va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nell’anno precedente la presentazione della DSU). 

Patrimonio immobiliare - Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve  essere compilato. Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell'immobile: 

  • come definito ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia; 
  • come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se situato all’estero. 

Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU. 

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.). Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma non sia stabilito l’ammontare dei due importi, bisogna ripartire l’importo del mutuo in proporzione alle rendite catastali rispettivamente della casa di abitazione e della relativa pertinenza.

Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU- Deve essere indicata la rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni rivalutato dell’80% ed il reddito agrario dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi fondiari non sono stati indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Qualora il reddito del terreno o dell’immobile concorra solo in parte al reddito complessivo ai fini IRPEF, nel presente  campo dovrà essere indicata la restante parte, applicando alla corrispondente rendita catastale i criteri di rivalutazione sopra indicati.  Ad esempio, nell’anno d’imposta 2013, in caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato a IMU (con le relative pertinenze), situato nello stesso Comune ove si trova l’abitazione principale, il relativo reddito concorre al complessivo IRPEF nella misura del 50%. Conseguentemente, nel presente campo dovrà essere indicata la restante parte della rendita catastale (pari al 50%) rivalutata del 5%

L'ISEE in situazioni specifiche

In alcune situazioni specifiche non si può compilare la DSU MINI perché è necessario fornire delle informazioni aggiuntive.  Si tratta in particolare delle seguenti situazioni:

  • Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (con regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie e residenziali); 
  • Prestazioni per il diritto allo studio universitario; 
  • Prestazioni rivolte a figli minorenni (e universitari) in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro; 
  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali 

A chi si presenta la DSU

La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.