Fondo di solidarietà residuale: definizione ambito di applicazione e chiarimenti
L'INPS con Messaggio n.8673 del 12 novembre 2014 ha fornito indicazioni in merito al fondo di solidarietà residuale.
Settori Credito e Credito cooperativo
Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà istituti per i settori del Credito e del Credito Cooperativo viene allegata una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata al messaggio n.6897/2014.
Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. Si ricorda che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l’attribuzione del codice di autorizzazione “0J”, a prescindere dal requisito dimensionale. L’obbligo contributivo insorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente.
Sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese, con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “2V”. L’Istituto ha provveduto, in via centralizzata, all’attribuzione del codice “0J” (Fondo residuale) anche alle imprese classificate nel settore “2”, con codice di autorizzazione “0V” . Ulteriori verifiche relative alle imprese classificate nel settore “2” e prive del codice di autorizzazione “0V” dovranno essere richieste dall’azienda alla sede territoriale competente. Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità.
Si ribadisce che le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”. A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i codici “0J” e “2C”.
Settori esclusi
Le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di
analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale, sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, per tali settori alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà.
Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione. Ne consegue l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, per il personale somministrato.