Fisco

I termini per l'accertamento non incidono sul diritto del contribuente di ricorrere contro il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia di rimborsare il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione


Con Sentenza del 4 novembre 2014, n. 23506, la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole in merito alla possibilità di ricorrere contro il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria a rimborsare un credito per IRPEF risultante dalla dichiarazione senza attendere il termine di quattro anni di cui all'art 43 del D.P.R. n. 600/73 (che diventano sei in caso di omissione della denuncia) previsto per l'esercizio della potestà di accertamento. In buona sostanza, nel momento in cui il contribuente esercita, in sede di denuncia dei redditi, l'opzione per il rimborso del credito anziché per il riporto a nuovo dello stesso, nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria non si pronunci in merito, viene a formarsi il silenzio rifiuto che legittima l'interessato ad agire nel termine della prescrizione decennale per far valere le proprie ragioni.

Il Caso

Un contribuente presentava a mezzo spedizione effettuata da un Ufficio postale la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006. Dalla suddetta dichiarazione emergeva un credito Irpef richiesto a rimborso. Non avendo ottenuto soddisfazione delle proprie ragioni di credito, in data 24/6/2008, provvedeva a sollecitare il rimborso e, venutosi a formare il silenzio rifiuto dei 90 giorni, presentava ricorso in Commissione Tributaria. Il ricorso ed il successivo appello venivano rigettati con la motivazione che non sarebbe ammessa dal nostro ordinamento legislativo la possibilità di formulare ricorso anteriormente allo spirare del termine concesso all'Erario per accertare i redditi dichiarati.

Gli Ermellini respingono il convincimento formatosi presso le Commissioni Tributarie sostenendo che i termini previsti dall’art 36 bis del D.P.R. n. 600/73 per il controllo formale delle dichiarazioni e dall’art 43 del D.P.R. n. 600/73 per il controllo sostanziale delle stesse non esercitano alcuna influenza sul diritto del contribuente ad agire entro l’ordinario termine di prescrizione decennale avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi.

In ultima analisi, mentre i citati artt. 36 bis e 43 del D.P.R. n. 600/73 stabiliscono a favore dell’Erario i termini entro i quali può essere effettuato rispettivamente il controllo formale e sostanziale delle dichiarazione presentate e interessano il contribuente quale soggetto passivo della potestà di accertamento attribuita al soggetto attivo Amministrazione Finanziaria, il diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni per il rimborso di un credito fiscale deriva dalla stessa istanza formulata in sede di dichiarazione e vede il contribuente nella veste di soggetto attivo che agisce nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria quale soggetto passivo.