Cassazione: gli studi di settore costituiscono "presunzione semplice"
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24327 del 14 novembre 2014 ha ribadito che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR della Sardegna, che annullava l'avviso di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore emesso ad una società "senza il riferimento alla reale situazione dell'impresa, del settore e del contesto di operatività". Gli studi di settore costituiscono in questo caso semplici indizi e non determinano l'inversione dell'onere della prova.
Il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, "anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente".
La Cassazione risponde negativamente al quesito proposto dalla ricorrente, secondo cui "i paramenti costituirebbero una presunzione legale relativa, che assolverebbe in sé tanto la moticazione dell'accertamento, quanto l'onere della prova gravante sull'Ufficio". La sentenza impugnata non viola la regola dell'onere della prova.