Bancarotta per distrazione per pagamenti senza causale nell'imminenza del fallimento
La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 5653 del 4 febbraio 2013, ha stabilito che, in caso di pagamenti eseguiti senza una valida causale nell'imminenza del fallimento, l'imprenditore debba essere condannato per il reato di bancarotta distrattiva.
Nel caso di specie gli imprenditori avevano effettuato pagamenti senza una causale, corrispondendo anticipatamente somme per merce ordinata dopo la cessazione dell'attività, o relative a fatture già quietanzate o inesistenti; pertanto non si è trattato di operazioni tese a privilegiare un creditore rispetto ad un altro, ipotesi che avrebbe configurato il diverso e meno grave reato di bancarotta preferenziale.
Con la medesima sentenza, la Suprema Corte ha avuto anche modo di ribadire il principio di unitarietà del reato in ipotesi di pluralità di fatti di bancarotta realizzati nel medesimo fallimento: conseguentemente in tali casi è ravvisabile un'ipotesi di reato aggravato, mentre è da escludersi l'ipotesi di concorso di reati.