Lavoro

Infortuni in itinere: non spetta l'indennizzo se si può usare l'autobus per recarsi in ufficio


La Corte di Cassazione con sentenza n.22154 del 20 ottobre 2014 ha accolto il ricorso dell'Inail contro un lavoratore che, coinvolto in un incidente stradale durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro, chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità. 

Per i giudici, infatti, l’uso dell’automobile non era giustificato dalla distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro: considerata “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute”, il tragitto non superiore al chilometro era “comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. 

La Corte sottolinea che "in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa». Pertanto il rischio elettivo, escludente l’indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all’attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa".