Revisione legale: modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
Dal prossimo 7 marzo entra in vigore il Decreto 28 dicembre 2012, n. 261, con cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze adotta il regolamento che definisce i casi e le modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale.
Il citato decreto, suddiviso in sei Capi e 11 articoli, spiega che l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa e che la comunicazione di revoca deve avvenire per iscritto (art. 3). Specifica poi quelle che sono le motivazioni di revoca (art. 4), ribadendo che "Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli".
Ci si può anche dimettere dall'incarico di revisione legale (art. 5); anche in questo caso vengono elencate le circostanze atte a motivare le dimissioni. Dimissioni che devono essere formulate in tempi e modi idonei affinchè la società assoggettata a revisione possa procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale.
Le situazioni che portano alle dimissioni del revisore possono essere anche diverse da quelle elencate, purchè adeguatamente motivate e di rilevanza tale da impedire la prosecuzione del contratto. Anche in questo caso sono nulli accordi, clausole o patti che non permettono al revisore di dimettersi. In ogni caso, il revisore legale continua ad esercitare le sue funzioni "... fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni" (art. 6).
Di comune accordo, inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono procedere alla risoluzione del contratto, purché sia garantita la continuità dell'attività stessa (art. 7).
Sussiste poi il divieto di nuovo incarico (art. 8): questo significa che in caso di revoca o dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società non prima di un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.
Vengono infine definiti quelli che sono gli obblighi di comunicazione che riguardano gli enti di interesse pubblico (art. 9) e quelli relativi alle società, assoggettate a revisione, diverse dagli enti di interesse pubblico (art. 10).