Indennità di mobilità: non spetta al lavoratore che diventa co.co.pro.
La Corte di Cassazione con sentenza 20826/14 del 2 ottobre 2014 ha stabilito che rinuncia all'indennità di moblità il soggetto che ottiene un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto non risulta più in essere lo stato di bisogno legato alla disoccupazione involontaria.
Respinto, dunque, il ricorso del lavoratore: ai sensi del co.5 dell'art.7, legge 223/1991 l’indennità di mobilità rappresenta un contributo finanziario volto a far fronte alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo- pertanto- la peculiarità di prestazione di sicurezza sociale.
Inoltre, i principi dell'ordinamento previdenziale non consentono di cumulare la contribuzione effettiva (legata all’attività di lavoro parasubordinato del lavoratore), con quella figurativa (da accreditare per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità).
Da ricordare...
Con indennità di mobilità si indica una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.