Il credito d’imposta esposto in dichiarazione produce gli stessi effetti di un’istanza di rimborso
L’esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d’imposta, in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l’opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell’istanza di rimborso di cui all’art 38 del D.P.R. 602/73 . E’ questo l’importante principio che si desume dalla sentenza n. 21734 del 14/5/2014 depositata in data 15/10/2014 emessa dalla Corte di Cassazione – sezione tributaria .
L’art 38 del D.P.R. 602/73 dispone che il soggetto che ha effettuato un versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L’Amministrazione finanziaria può accogliere la suddetta istanza, emettere un provvedimento di esplicito diniego oppure semplicemente non rispondere. La mancata risposta entro il termine di novanta giorni comporta il formarsi del cosiddetto silenzio rifiuto contro il quale è ammessa la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in base all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 entro il termine prescrizionale decennale previsto dal codice civile.
Nel caso di specie, il contribuente aveva esposto nella propria dichiarazione un credito acquisito da una procedura fallimentare. Senza aspettare il decorso del termine, peraltro ordinatorio, disposto per il controllo formale delle dichiarazione dall’art 36 bis del D.P.R. n. 600/73, aveva, in seguito, presentato istanza di rimborso per lo stesso credito esposto nella denuncia dei redditi richiedendo la liquidazione degli interessi spettanti a norma di legge. Non avendo avuto risposta nei novanta giorni, aveva, infine, presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale e successivamente la controversia era approdata alla Commissione Tributaria Regionale.
I Giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione della domanda di rimborso argomentando che il semplice silenzio dell’Amministrazione su un’istanza diversa da quella contemplata dall’art 38 del D.P.R. 602/73 non può essere configurato come atto impugnabile .
La Corte di Cassazione, investita della questione, afferma, in primo luogo, che l’esposizione in dichiarazione di un credito richiesto a rimborso equivale, sotto il profilo giuridico, alla presentazione dell’istanza di cui al citato art. art 38 del D.P.R. 602/73 con l’importante conseguenza che dalla data di presentazione della dichiarazione decorre il termine di prescrizione decennale entro il quale il contribuente potrà far valere le proprie doglianze presso il giudice tributario.
Ciò premesso nulla vieta al creditore, senza dover necessariamente attendere i termini previsti dall’art 36 bis del D.P.R. n. 600/73 per la liquidazione della dichiarazione, di presentare un’ulteriore domanda di rimborso di quanto già esposto nella propria denuncia dei redditi. La suddetta istanza, da intendersi sia come sollecito di pagamento dell’istanza originariamente proposta in dichiarazione sia come reiterazione di quella, costituisce, per i giudici della Cassazione sezione tributaria, un autonomo atto impugnabile ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 546/92.