Fisco

Erogazioni liberali: chiarimenti sulla detraibilità per gli enti non commerciali


In data 17 ottobre 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 89/E, in materia di detraibilità ai fini IRES da parte di enti non commerciali di liberalità erogate in favore di ONLUS.

Ai sensi della previgente versione della normativa, l'art.15, comma 1 lettera i-bis)  del TUIR, prevedeva tra gli oneri detraibili al 19% dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore ai 2.065 euro l'anno a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L'art. 15 commi 2 e 3 della Legge 96/2012, in seguito, ha modificato e trasposto al nuovo comma 1.1 del medesimo art.15 del TUIR le disposizioni in materia, definendo esclusivamente per le persone fisiche una detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di ONLUS pari a:

  • 24% dell'onere se sostenuto fino al 31 dicembre 2013 (fino a 2.065 euro all'anno)
  • 26% dell'onere se sostenuto dal 1 gennaio 2014 (fino a 2.065 euro all'anno)

L'art.147 del TUIR disponeva la possibilità di detrarre tali spese previste per le persone fisiche anche per gli enti non commerciali; tuttavia, esso non è stato coordinato con la Legge 96/2012 e fa tuttora esplicito riferimento all'art.15 comma 1 lettera i-bis) del TUIR.

Il quesito posto all'amministrazione finanziaria riguarda, dunque, la possibilità di continuare a detrarre e la giusta percentuale di detraibilità da applicare a tali spese da parte degli enti non commerciali.

Da un'interpretazione sistematica delle norme l'Agenzia chiarisce che il legislatore non volesse escludere la detribilità di tali spese per gli enti non commerciali e che la percentuale continui ad essere quella del 19%, come previsto dall'art.147 del TUIR.

Si ricorda che le spese cui fanno riferimento norma e risoluzione non sono solo quelle sostenute a favore di ONLUS, ma anche di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti appositamente individuati con decreto del Presidente del Conisiglio, nei Paesi non appartenenti all'OCSE.