Lavoro

Cassazione: ai professionisti non è data la possibilità di versare contributi prescritti


La Corte di Cassazione con Sentenza n.21830 del 15 ottobre 2014 ha stabilito che il professionista non può versare i contributi previdenziali prescritti al fine di ottenere l'iscrizione retrodatata alla Cassa.

Nel caso di specie è stato respinto il ricorso di un commercialista che richiedeva che fosse dichiarata non prescritta la contribuzione relativa al periodo 1982-1986 e che fosse ammesso il versamento alla Cassa di previdenza.

La Corte di Cassazione ha precisato che ai sensi dell'art.articolo 3, nono comma, della legge 335/1995 "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. b) Cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".

E' da ritenersi, pertanto, escluso il diritto dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti in modo da ottenere che sia retrodatata la sua iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione.