Economia

Raggruppamenti di imprese sovrabbondanti : non automatica l'esclusione


Ecco apparire due novità:

  • la definizione di raggruppamento di imprese sovrabbondanti
  • un'altra Autorità che ci dedica comunicati (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione)

Troviamo quindi sulla Gazzeta Ufficiale n.211 del 11-9-2014 Il Comunicato ANAC con le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti»

Il comunicato è stato emanato per chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti: infatti si è rilevato come la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni «macroscopicamente» anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'importanza dei chiarimenti sta nel fatto che da ciò possa derivare la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento «sovrabbondante».

Il Chiarimento dell'Autorità - condivisibile - va nella direzione che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l'esclusione non potrà mai essere automatica.

Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali, ha l'onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi

  • non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva,
  • ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l'opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto.